Circolare 7.2003

Dal periodo d’imposta in corso al 01/01/2003, l’aliquota IRPEG e’ ridotta al 34%. Il credito d’imposta sull’assegnazione dei dividendi scende dal 53,85 al 51,51%. Pertanto, dal 01/01/2003, il “canestro B”, sarà alimentato dal 51,51% dei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile della società distributrice. Cambia anche la percentuale dei proventi agevolati relativa all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da ristrutturazioni societarie, che scende dal 45,72% al 44,12%. Art. 80, comma 26 – Contributi alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa Con l’emanazione del DL 63/2002 che, come noto, ha attratto a tassazione una parte dell’utile delle società cooperative, modificando la preesistente disciplina, si è palesato un problema peculiare delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.Si tratta dei contributi erogati dagli Enti Pubblici per la costruzione (o ristrutturazione) degli immobili, fiscalmente classificati “sopravvenienze attive” che, quali componenti positivi, facevano emergere utili di rilevante ammontare iniquamente tassati (seppur parzialmente). E’ di tutta evidenza che, stante la finalità perseguita da tali cooperative, ma soprattutto stante il fatto che il contributo erogato dall’ente pubblico si sarebbe di fatto ridotto a causa dell’intervenuta imposizione, sono stati presentati emendamenti alla Finanziaria, volti ad eliminare la tassazione di tali somme. Le richieste sono state accolte e si sono concretizzate nella modifica dell’art. 55 del Tuir, apportata dall’art. 80, comma 26, della Finanziaria 2003. L’attuale formulazione dell’art. 55 esclude da tassazione, quindi, i contributi o liberalità erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione.La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2003. Da ciò ne consegue che gli effetti negativi del DL 63/2002 non vengono annullati per il periodo d’imposta 2002. Restando in tema, è opportuno richiamare una recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 7/E del 16 gennaio 2003) che ha affrontato la problematica riguardante l’impostazione fiscale delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ritenuta d’interesse ancorché non abbia tenuto conto della modifica sopra commentata. L’Agenzia conferma le linee di comportamento da noi adottate da tempo, asserendo che gli immobili posseduti non sono riconducibili né fra quelli strumentali né fra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Da ciò ne deriva che i redditi degli immobili di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa sono assoggettati a tassazione secondo le disposizioni dell’art. 57 del Tuir che ricordiamo: sulla base delle rendite catastali rivalutate oppure, sulla base del canone di locazione (o godimento) ridotto del 15% qualora questo sia superiore alla rendita catastale rivalutata. Le spese inerenti gli immobili non sono ammessi in deduzione. Nella risoluzione in commento, l’Agenzia identifica i contributi erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, come sopravvenienze attive ex art. 55 del Tuir confermando la loro rilevanza ai fini fiscali, secondo il criterio di cassa. Alla luce della modifica apportata al citato art. 55, tale principio ha validità fino al 31/12/2002. 

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