Circolare 59.2003

Con l’art. 1 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 (Decreto Legge collegato alla Finanziaria per il 2004 pubblicato in G.U. n. 157 del 2 ottobre 2003), convertito nella Legge n. 326 del 24/11/2003 (pubblicata in G.U. n. 274 del 25/11/2003) è stato introdotto a favore delle imprese la c.d. “Tecno-Tremonti”, che consiste nella detassazione del reddito d’impresa in presenza del sostenimento di particolari tipologie di spese, specificatamente individuate. L’agevolazione è applicabile per il 2004 e viene riconosciuta in relazione ai costi per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, alle spese sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero e per stage aziendali destinati a studenti, nonché alle spese per la quotazione della società. Il beneficio consiste nella esclusione da imposizione (secondo il meccanismo della “detassazione dell’investimento” già utilizzato in passato con la legge Tremonti e Tremonti-bis) dell’importo agevolato e sarà riconosciuto mediante un’apposita variazione in diminuzione da apportare nella dichiarazione dei redditi. Soggetti interessati L’agevolazione in esame può essere fruita da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (e pertanto da tutte le cooperative), in attività al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del DL n. 269/2003). Risultano quindi esclusi dal beneficio:- i titolari di redditi di lavoro autonomo;- i soggetti cessati prima o costituiti (o che abbiano iniziato la propria attività) successivamente al 2 ottobre 2003. Investimenti agevolabili La detassazione del reddito d’impresa è commisurata: §ai costi per la ricerca e lo sviluppo, iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (art. 1, lett. a), §alle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, escluse le sponsorizzazioni (art. 1, lett. b) – alle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria ovvero di diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dalla conclusione del corso di studi (art. 1, lett. c); – alle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato dell’Unione Europea (art. 1, lett. d). Infine, per le sole piccole e medie imprese (individuate sulla base della normativa comunitaria) che nell’ambito di distretti industriali o filiere produttive si aggregano in numero non inferiore a 10, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche, sono detassate le relative spese sostenute (art. 1, lett. a); è da sottolineare che l’agevolazione alle piccole e medie imprese è comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. Si ricorda invece che l’agevolazione spettante in relazione alle spese sostenute per gli investimenti in tecnologie digitali, inizialmente prevista nel testo originario del Decreto, è stata soppressa in sede di conversione in legge, con la conseguenza che dette spese non risultano più agevolabili. Per l’individuazione di quali siano le spese effettivamente agevolabili in ciascuna delle tipologie individuate dalla norma, in attesa peraltro delle necessarie interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si possono fare alcune considerazioni. Sul punto a) (spese per la ricerca e lo sviluppo) va evidenziato che il Principio contabile n. 24 individua tra i costi capitalizzabili (ad esempio, stipendi e altri costi del personale impegnato in tale attività, ammortamento dei beni utilizzati, costi indiretti) quelli sostenuti: – per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo, ossia per l’insieme di “studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto”; – per lo sviluppo, ossia per “l’applicazione dei risultati della ricerca per la produzione di materiali, strumenti, prodotti processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione”. Se ne deduce che i costi sostenuti per la “ricerca di base” (insieme di studi, esperimenti e indagini privi di finalità definite, in quanto di utilità generica per l’impresa), essendo considerati costi dell’esercizio da imputare a conto economico, non sono agevolabili. Per quanto riguarda le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche (incluse anch’esse nel punto a) si tratta di una tipologia di investimento per la quale è necessario attendere una illustrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’individuazione delle spese di cui al punto b) (partecipazioni espositive o fiere all’estero) non sembra rilevare la qualificazione fiscale della loro natura (spese di pubblicità, di rappresentanza o commerciali) con il relativo trattamento ai fini fiscali; inoltre è da osservare che la norma parla di spese “direttamente” sostenute per l’esposizione in fiera e quindi qualche dubbio sussiste, in attesa di necessari chiarimenti, per quelle sostenute indirettamente. Con riferimento alle spese di cui al punto c) (ovvero stage aziendali e simili) e di cui al punto d) (ovvero quelle sostenute per la quotazione) si tratta di norme che non sembrano richiedere particolari precisazioni. Operatività delle agevolazioni e calcolo dell’acconto L’incentivo previsto si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare si tratta del periodo d’imposta 2004). E’ inoltre previsto (analogamente a quanto già avvenuto in passato, ad es. per la richiamata Tremonti-bis) che per il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso (il 2005 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle previsioni della tecno-Tremonti. Ammontare agevolabile e determinazione del beneficio Il meccanismo applicativo dell’agevolazione in esame ricalca, come già detto, quello delle agevolazioni Tremonti e Tremonti-bis; di conseguenza essa consiste in una detassazione, integrale o parziale, di determinati costi che va ad aggiungersi alla concorrenza ordinaria degli stessi alla determinazione del reddito d’impresa mediante ammortamento (come nel caso delle spese per ricerca e sviluppo) o imputazione al conto economico (per le altre tipologie di spesa). Si precisa che: – Sono investimenti a detassazione integrale quelli per spese per partecipazioni a fiere (lett. b), per spese per stage destinati a studenti (lett. c) e per spese per quotazione (lett. d).Per tali investimenti l’agevolazione (e quindi la detassazione dal reddito) è quindi commisurata al 100% della spesa che per essi sarà sostenuta nel 2004. – Sono invece investimenti a detassazione parziale quelli per spese per ricerca e sviluppo e quelli per le spese sostenute da PMI (entrambe le ipotesi di cui alla lett. a)).Per tali investimenti l’agevolazione spetta in misura pari al 10% della spesa sostenuta nel 2004; a tale importo si aggiunge un importo pari al 30% dell’eccedenza della spesa sostenuta nel 2004 rispetto alla media delle spese della medesima tipologia sostenute nei 3 periodi d’imposta precedenti.La fruizione della suddetta agevolazione, calcolata come sopra indicato, è comunque soggetta ad una restrizione; la stessa infatti spetta nel limite del 20% della media dei redditi “nel massimo” dei 3 periodi d’imposta precedenti il 2004, ossia nel triennio 2001 – 2003. Nel calcolo della media del triennio non devono essere considerati i periodi in perdita. Ad esempio si ipotizza il seguente caso: una cooperativa (con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) nel 2004 sostiene spese per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali per un ammontare di € 20.000 e consegue un reddito d’impresa di € 16.000. Si ipotizza inoltre che la media delle spese di ricerca e sviluppo dalla stessa sostenute nel triennio 2001 – 2003 sia pari a € 5.000 e che la media dei redditi conseguiti, sempre nel triennio 2001 – 2003, sia pari a € 15.000. L’agevolazione è così determinata: + 10% dei costi di ricerca e sviluppo 2004 spese 2004 x 10% = € 20.000 x 10% = € 2.000 + 30% dell’eccedenza delle spese 2004 rispetto alle media del triennio: (spese 2004 – media spese) x 30% = (€ 20.000 – € 5.000) x 30% = € 4.500 = totale spese agevolabili (€ 2.000 + € 4.500) = € 6.500 Poiché l’agevolazione non può superare il 20% della media dei redditi conseguiti nel triennio 2001-2003 il limite massimo agevolabile sarà pari a: Media redditi (2001-2003) x 20% = € 15.000 x 20% = € 3.000 Poiché l’importo “teoricamente” agevolabile (€ 6.500) è superiore al limite massimo consentito (€ 3.000) la cooperativa potrà escludere dalla tassazione una quota di reddito relativo al 2004 soltanto pari a € 3.000, effettuando una corrispondente variazione in diminuzione nel mod. UNICO. Di conseguenza il reddito soggetto a imposizione sarà pari a € 13.000 (€ 16.000 – € 3.000). Adempimenti per la fruizione dell’incentivo Per poter beneficiare dell’agevolazione tecno-Tremonti è stabilito un meccanismo di controlli, in virtù del quale è necessario ottenere il rilascio di un’attestazione di effettività delle spese da parte di determinati soggetti, nonché eseguire comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Tenendo conto delle novità introdotte in sede di conversione del Decreto, contenute nel nuovo comma 2-bis dell’art. 1), le imprese che pianificano ed effettuano gli investimenti agevolati tecno-Tremonti sono tenute a: – rilevare progressivamente i dati degli investimenti agevolati su un apposito prospetto sezionale, che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Tali dati dovranno essere comunicati a consuntivo, all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento. – Ai fini della detassazione, l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute è rilasciata, con riferimento a quanto indicato nel predetto prospetto sezionale, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro d’assistenza fiscale. In particolare, l’effettività delle spese per stage aziendali (di cui alla lett. c) dell’art. 1) è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti d’appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l’effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione 

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