Circolare 65.2003

Sollecitata da un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della vicenda delle ritenute nelle cooperative agricole che godono dell’esenzione IRPEG Sollecitata da un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della vicenda delle ritenute nelle cooperative agricole che godono dell’esenzione IRPEG a norma dell’art.10 del DPR 601/73, dopo l’introduzione del DL 63/2002.Considerato che tale provvedimento conferma l’esenzione, pur limitandola alle variazioni fiscali, ed impone la tassazione, seppur parziale dell’utile, per gli esercizi in cui si rende applicabile il DL 63/2002 (2002 e 2003) le ritenute sono da considerarsi a titolo di acconto e non di imposta.L’Agenzia conclude affermando che le ritenute subite sono scomputabili solo dall’IRPEG relativa al periodo in cui si è prodotto il provento soggetto alle medesime ritenute. La posizione dell’Agenzia non è ancora una volta condivisibile, in quanto nei fatti ha mantenuto il rigido orientamento assunto con la Circolare del 20 maggio 1995 n. 150/E, e non ha tenuto conto della ricca giurisprudenza formatasi nel tempo. Questa, anche al più alto grado di giudizio (v. Cassazione Civile, sentenza n. 15210 del 24/11/2000; Cassazione Civile, sentenza n. 14915 del 18/11/2000; Cassazione Civile, sentenza n. 4107 del 12/05/1997), ha invece sancito in più occasioni, che le cooperative agricole producono reddito esente ma non sono soggetti esenti e quindi non sono riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 26 comma 4 del DPR 600/73.Inoltre non ha alcun riscontro normativo la scomputabilità riferita esclusivamente all’IRPEG e al periodo in cui si è prodotto il provento. Per quanto ci riguarda, avevamo già affermato che con l’entrata in vigore del DL 63/2002 le cooperative agricole di cui all’art. 10 DPR 601/73 potevano considerare le ritenute a titolo di acconto e non d’imposta e che potevano utilizzarle in compensazione senza alcuna limitazione, alla stregua di qualsiasi altra impresa. Non è comprensibile quindi la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, che ne circoscrive l’utilizzo alla sola IRPEG.

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