PREMESSA La Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul supple-mento n. 285/L alla G.U. n. 301 del 29-12-2001) prevede alcune agevolazioni di carattere fi-scale, quali la rivalutazione dei beni di impresa (art. 3) e l’affrancamento di riserve in sospen-sione di imposta (art. 4), le quali hanno tuttavia concreta rilevanza solamente per determina-te categorie di contribuenti, mentre non appaiono di interesse per le società cooperative. La Finanziaria consente inoltre, con due norme di analogo contenuto, la possibilità di rivalu-tare le partecipazioni possedute in società o enti (art. 5) ed i terreni edificabili e con destina-zione agricola (art. 7), affrancando le cosiddette plusvalenze latenti.Si tratta in entrambi i casi di norme che si rivolgono principalmente alle persone fisiche, e comunque a tutti i soggetti che non determinano il proprio reddito secondo le regole del reddito d’impresa, e che non hanno alcun impatto sulle cooperative, mentre potrebbero rive-larsi, specie quella sulla rivalutazione dei terreni, interessanti per i loro soci. ART. 3, COMMI 1-3 – RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA L’articolo 3 contiene alcune disposizioni in merito alla rivalutazione dei beni di impresa e del-le partecipazioni, disciplinata dagli articoli 10-16 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000. In primo luogo, il comma 1 del suddetto art. 3 estende il campo di applicazione della rivaluta-zione, prevedendo che la stessa possa essere eseguita anche con riferimento ai beni risul-tanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31/12/2000, anziché, come inizial-mente specificato dall’art. 10 delle Legge n. 342/2000, con riferimento esclusivo ai beni risul-tanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/1999. La stessa deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successi-vamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 448/2001 (nel bilancio relativo al 2001, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Il comma 2 del medesimo art. 3 disciplina gli effetti fiscali della rivalutazione, stabilendo che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita, differentemente da quanto disposto dall’art. 12 della Legge n. 342/2000 e dal Decreto Ministeriale n. 162 del 13/04/2001, secondo i quali il rico-noscimento fiscale della rivalutazione ha inizio a decorrere dal primo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Il comma 3 dell’art. 3 interviene invece a chiarire in maniera definitiva che l’imposta sostituti-va liquidata per la rivalutazione concorre a formare il basket A dei soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 917/1986. Infine, il comma 10 dell’art. 3 regola i termini di pagamento dell’imposta sostitutiva, pre-vedendo il versamento di un importo pari al 40% dell’imposta stessa entro il 16 novembre 2002, di un importo pari al 30% dell’imposta stessa entro il 16 febbraio 2003 e di un importo pari al 30% entro il 16 maggio 2003. Per quanto concerne le modalità di pagamento, viene sancita l’applicazione dei criteri fissati dal D.Lgs. n. 241/1997, con conseguente utilizzo del modello F24 e dell’istituto della compensazione. Ciò posto, occorre inoltre sottolineare che, per tutto quanto non regolamentato specificamen-te dall’art. 3 in oggetto, potrebbe trovare applicazione la disciplina generale della rivalutazio-ne prevista dalla legge n. 342/2000 (ad esempio, per quanto concerne l’ambito oggettivo e soggettivo della rivalutazione, le categorie omogenee, il limite economico, l’aliquota, ecc…). Al riguardo si deve tuttavia precisare che, in virtù del comma 12 dell’art. 3 in esame, con de-creto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovranno essere stabilite le modalità di at-tuazione di detto articolo e, di conseguenza, potrebbero essere delineati criteri differenti da quelli previsti dalla citata Legge n. 342/2000. Ciò posto, così come precisammo a commento della Legge n. 342/2000 nella circolare UNICAAF n. 50 del 30/11/2000, riteniamo opportuno anche in tale sede evidenziare che la rivalutazione risulta piuttosto onerosa per le società in genere ed inoltre scarsamente interessante per le società cooperative, stante il permanere delle peculiari agevolazioni fiscali applicabili a queste ultime. ART. 4 – AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA Si ripropone l’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, attraverso il pagamento di un importo pari al 19% delle somme liberate. Per le cooperative trattasi di argomento di scarso interesse in quanto le riserve sono indivisi-bili in ogni caso. ART. 5 – RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Con l’art. 5 della legge finanziaria viene prevista la possibilità di affrancare alla data del 1.1.2002 il valore delle partecipazioni qualificate e non qualificate, limitatamente alle parteci-pazioni non quotate, possedute alla predetta data. I soggetti ai quali la disposizione si rivolge sono le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e, più in generale, tutti quei soggetti per i quali la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni non rientra nel reddito d’impresa. Utilizzando tale opportunità, il soggetto interessato potrà assumere, al momento della ces-sione della partecipazione, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, in luogo del valore d’acquisto della partecipazione, il valore all’1.1.2002 della frazione di patri-monio netto della società determinato sulla base di una perizia giurata di stima. Qualora il valore di cessione risulti inferiore al valore periziato, la minusvalenza non potrà essere utilizzata in compensazione. La perizia di stima dovrà:- essere effettuata da soggetti abilitati (soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili);- avere riferimento all’intero patrimonio sociale;- essere redatta e giurata entro la data del 30.9.2002. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della società stessa la relativa spesa è deducibile in 5 quote costanti; se invece la stessa è predisposta per conto di tutti o alcuni dei possessori delle partecipazioni allora la relativa spesa è portata in aumento del valore della partecipazione in proporzione del costo effettivamente sostenuto da cia-scuno dei possessori. Il soggetto che intende avvalersi della possibilità concessa deve versare una imposta sostitutiva determinata applicando non alla plusvalenza virtuale ma all’intero valore pe-riziato (o meglio, alla relativa frazione di patrimonio netto) le percentuali:- del 4% per le partecipazioni che risultano “qualificate” alla data dell’1.1.2002;- del 2% per le partecipazioni che risultano “non qualificate” alla data dell’1.1.2002. Si ricorda che le partecipazioni non quotate si considerano “qualificate” se rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ov-vero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%; si considerano “non qualificate” negli altri casi. L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30.9.2002 o in tre rate annuali di pari importo applicando, in questo caso, una maggiorazione per interessi del 3% su base annua. ART. 7 – VALORE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA Con l’art. 7 della legge finanziaria viene prevista la possibilità di affrancare alla data del 1.1.2002 il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola (come identificati all’art. 81, comma 1, lett. a) e b), TUIR) posseduti non in regime d’impresa alla stessa data. I soggetti ai quali la disposizione si applica sono le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e, più in generale, tutti quei soggetti per i quali la plusvalenza derivan-te dalla cessione dei terreni non rientra nel reddito d’impresa. Utilizzando tale opportunità il soggetto interessato potrà assumere, all’atto della cessione del terreno, ai fini della determinazione della plusvalenza, in luogo del costo d’acquisto, il valore all’1.1.2002 determinato in base a una perizia giurata di stima. La perizia di stima dovrà essere effettuata da soggetti abilitati (soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, ecc.) ed essere redatta e giura-ta entro la data del 30.9.2002. Il costo per la relazione giurata di stima è portata in aumento del valore di acquisto del terreno nella misura in cui è rimasto effettivamente a carico. Il soggetto che intende avvalersi della possibilità concessa deve versare una imposta sosti-tutiva pari al 4% del valore di stima, che si applica quindi non alla plusvalenza virtuale, bensì all’intero valore del terreno rivalutato. L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30.9.2002 o in tre rate annuali di pari importo applicando, in questo caso, una maggiorazione per interessi del 3% su base annua. E’ importante sottolineare, infine, che il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destina-zione agricola determinato mediante la perizia costituisce valore normale minimo di riferi-mento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e cata-stale. Ciò significa che anche qualora il valore della futura cessione fosse inferiore a quello risul-tante dalla perizia il soggetto sarà comunque tenuto a corrispondere le imposte di registro e ipo-catastali su un valore non inferiore a quello risultante dalla perizia.
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