Come noto dal 1° gennaio 2000 è entrato in vigore un nuovo regime tributario nel settore dell’intrattenimento e dello spettacolo (vedere ns. precedenti circolari nr. 13 e 45 del 2000) che prevede l’uso di speciali apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate per rilevare gli incassi e certificare le operazioni inerenti eventi e manifestazioni spettacolistiche e cioè spettacoli cinematografici, teatrali, sportivi, esecuzioni musicali, concerti. Con Decreto dell’Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001 (pubblicato il 12 settembre 2001 sul Supplemento alla “Gazzetta Ufficiale” n. 212) sono state definite le specifiche tecniche dei misuratori fiscali per la certificazione delle attività di intrattenimento e spettacolistiche. Si ricorda che i soggetti che organizzano intrattenimenti e altre attività similari per le prestazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti e per le operazioni a esse accessorie, complementari o connesse, anche se non soggette alla citata imposta e i soggetti che organizzano attività spettacolistiche (di cui all’articolo 74-quater del Dpr 633/1972) per le prestazioni svolte devono assolvere gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso, avente caratteristiche determinate, emesso mediante l’uso esclusivo delle seguenti apparecchiature: a)Misuratori fiscali idonei all’emissione dei titoli di accesso; b)Biglietterie automatizzate idonee all’emissione dei titoli di accesso; c)Biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale, gestito dal ministero delle Finanze, che certifica e valida l’emissione dei titoli di accesso. Le specifiche tecniche contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate si riferiscono ai primi due sistemi di emissione citati (misuratori fiscali idonei all’emissione dei titoli di accesso e biglietterie automatizzate, idonee all’emissione dei titoli di accesso). Il terzo sistema, quello relativo alle biglietterie automatizzate, sarà invece oggetto di un successivo specifico decreto. Titoli di accesso I titoli di accesso devono riportare le seguenti indicazioni:natura dell’attività esercitata;data e ora dell’evento;luogo, impianto e sala dell’evento;numero e ordine di posto;natura, titolo e ogni altro elemento identificativo dell’evento: corrispettivo per l’attività di spettacolo o di intrattenimento;ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, avvenuto pagamento dell’imposta, dicitura “abbonato”, ed estremi dell’abbonamento a data libera;ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse, con separata indicazione dei corrispettivi;stampa del sigillo fiscale avente specifiche caratteristiche. I citati dati devono essere obbligatoriamente riportati nei titoli di accesso, salvo che per taluni di essi la natura, le caratteristiche dell’evento o dell’abbonamento non ne consentano l’indicazione. Nel caso in cui, per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso, si procede all’invalidazione tramite separazione del documento, il titolo di accesso deve essere costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante deve contenere tutte le indicazioni sopra riportate. Detto titolo è univocamente identificabile come tale per mezzo del sigillo fiscale.Il recente provvedimento dell’Agenzia precisa anche che i dati relativi all’ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, devono essere idoneamente evidenziati al fine di consentirne l’immediata leggibilità. Gli abbonamenti relativi alle attività di spettacolo o di intrattenimento devono essere rilasciati mediante apposito titolo di accesso che contenga le indicazioni sopra elencate e la dicitura “abbonamento” con il numero delle prestazioni ivi previste. Misuratori fiscali I misuratori fiscali devono essere:predisposti per l’emissione di un documento riepilogativo dell’incasso giornaliero;idonei alla stampa di un giornale di fondo;predisposti per la stampa di un documento riepilogativo mensile. Il provvedimento dell’Agenzia ha chiarito che il totale dei movimenti giornalieri deve essere registrato nella memoria fiscale del sistema per i misuratori fiscali, mentre per le biglietterie automatizzate sul supporto immodificabile. Per i misuratori, in caso di perdita della memoria temporanea (memoria statica) all’atto del riavvio del sistema è impostato di nuovo nella memoria statica il totale giornaliero.Nel caso in cui il titolare del sistema di emissione intenda conservare il giornale di fondo di ciascun sistema in forma digitale, i dati relativi devono infine essere firmati, memorizzati e conservati sui supporti immodificabili. Termine per l’installazione Il termine per installare i nuovi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate da parte degli operatori dello spettacolo è slittato al 1° luglio 2002 con un provvedimento anticipato da un comunicato del ministero dell’Economia, che risulta ufficialmente emanato, anche se al momento non è ancora noto il testo. Fino al 1° luglio 2000 era stato previsto un regime provvisorio di rilevazione degli incassi attraverso i vecchi biglietti di ingresso contrassegnati con il timbro Siae ovvero il rilascio di ricevute o scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi.Questo regime provvisorio era stato già prorogato due volte, al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2001. Tuttavia, solo con il provvedimento del 23 luglio 2001 le Entrate hanno approvato caratteristiche degli apparecchi e caratteristiche e modalità di emissione dei titoli di accesso, sicché sarebbe stato impossibile predisporre gli apparecchi per il 1° ottobre. Da qui la nuova proroga, ma per il momento gli operatori dello spettacolo devono attenersi ad una disciplina particolare per trasmettere manualmente i dati alla Siae, in modi diversi secondo il criterio di certificazione seguito: chi utilizza i biglietti con contrassegno Siae deve compilare la distinta di incasso relativamente ai biglietti emessi e trasmetterla all’ufficio competente, in relazione al luogo di spettacolo o di intrattenimento, entro il giorno 20 del mese per gli eventi relativi ai primi 15 giorni del periodo ed entro il giorno 5 del mese successivo per gli eventi relativi alla seconda metà del periodo precedente. E’ facoltativo indicare sulla distinta di incasso gli altri proventi conseguiti; chi utilizza i documenti a tagli fissi deve trasmettere all’ufficio Siae competente (in relazione al luogo di spettacolo o di intrattenimento) il prospetto riportato all’allegato C 3 del decreto 23 luglio 2001, annotando facoltativamente anche i proventi non relativi agli ingressi. Il prospetto va inviato entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento
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