Segnaliamo che sul sito di Confcooperative è disponibile il testo integrale del CCNL per il settore delle pulizie Gli aggiornamenti:1. Decreto sul lavoro a tempo determinato. Le novità:2. ANF – chiarimenti INPS in materia di determinazione del reddito familiare.3. Legge 68/1999 ulteriori chiarimenti ministeriali4. Rapporti occasionali di lavoro nel settore agricolo 1. Decreto sul lavoro a tempo determinato Facciamo seguito alla ns. circolare n. 14/2001 per comunicare che nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9-10-2001 è stato pubblicato il DLGS n. 368 del 6-9-2001. 2. ANF – chiarimenti INPS in materia di determinazione del reddito familiare. Con circolare n. 176 del 2-10-2001 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di determinazione del reddito familiare. L’INPS ha affrontato, in particolare, i casi in cui i componenti del nucleo familiare, al momento della domanda (o nel periodo di riferimento della domanda), non corrispondono ai componenti del nucleo nel periodo di riferimento del reddito, per sopraggiunti eventi, quali separazioni, matrimoni, nascite o morti, che hanno determinato l’entrata o l’uscita dal nucleo di alcuni di loro. Viene chiarito che, individuata la composizione del nucleo familiare nel periodo di riferimento della domanda, il reddito familiare da acquisire sarà quello risultante dalla somma dei redditi percepiti nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce dai soggetti che compongono tale nucleo, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo potesse essere diverso. Analogo criterio dovrà essere adottato in caso di richiesta per periodi arretrati. Riportiamo di seguito gli esempi forniti dall’Istituto. 1) Viene richiesto l’ANF per un nucleo formatosi a seguito di un matrimonio contratto il 20-7-2000: il “nucleo familiare” sarà composto dai due coniugi ed il reddito familiare sarà determinato dalla somma dei redditi percepiti da “entrambi” i coniugi nel 1999 (per il periodo dal 20-7-2000 al 30-6-2001) e nel 2000 (per il periodo dal 1-7-2001 al 30-6-2002), indipendentemente dalla circostanza che nel 1999 e parte del 2000 i due soggetti non fossero coniugati.Pertanto vanno inclusi i redditi 1999 e 2000 del coniuge del richiedente, in quanto questo soggetto fa parte del nucleo familiare interessato alla prestazione. 2) Viene richiesto l’ANF per un nucleo monoparentale formatosi in seguito a separazione legale avvenuta il 10-3-000: il “nucleo familiare” sarà composto dal coniuge separato richiedente e dai figli ad esso affidati ed il reddito familiare sarà costituito dai redditi percepiti “solo” da questi soggetti nell’anno 1998 (per il periodo dal 10-3-2000 al 30-6-2000) e nel 1999 (per il periodo dal 1-7-2000 al 30-6-2001), indipendentemente dal fatto che nel 1999 e parte del 2000 anche il coniuge facesse parte del nucleo.Pertanto vanno esclusi i redditi 1998 e 1999 percepiti dall’altro coniuge separato, in quanto questo soggetto non fa più parte del nucleo familiare interessato alla prestazione. 3) Viene richiesto l’ANF per un nucleo costituito da richiedente, coniuge e figlio minore portatore di reddito, che compie 18 anni il 15-11-2000. Dal 1-12-2000 il nucleo diventerà di due componenti e il reddito da considerare, da quella data, sarà quello dei “soli coniugi” nel 1999, indipendentemente dal fatto che nel 1999 entrasse nel nucleo anche il reddito del figlio minore.Pertanto dal 1-12-2000 va escluso il reddito 1999 del figlio, in quanto dal 1-12-2000 questo soggetto non fa più parte del nucleo interessato alla prestazione. 3. Legge 68/1999 ulteriori chiarimenti ministeriali Il ministero del lavoro con due note è intervenuto in materia di lavoro dei disabili. Nel primo caso (nota del 10-10-2001 prot 1629M63) è stata data risposta ad un quesito in materia di convenzioni.Per il Ministero le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge 68/1999, non possono derogare ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di apprendistato. La seconda nota (11-10-2001 prot. 1630/M76) affronta il tema della richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale.Sembra, infatti, che frequentemente, i datori di lavoro richiedenti l’autorizzazione ad effettuare il computo dei soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio su determinate sedi produttive provinciali, già beneficino dell’istituto dell’esonero parziale nelle stesse sedi o, contestualmente alla presentazione della richiesta di compensazione, presentino al servizio istanza di esonero per le medesime province sulle quali si chiede di concentrare le assunzioni.Il Ministero ha precisato che questa prassi non è corretta in quanto “le ragioni per le quali la legge consente il ricorso all’esonero parziale sono diametralmente opposte rispetto a quelle che giustificano l’accesso all’istituto della compensazione territoriale.Infatti, a fondamento dell’esonero parziale, vi è l’impossibilità di assumere personale disabile per la natura dell’attività svolta dal datore di lavoro richiedente; viceversa, presupposto della compensazione territoriale è la capacità di assorbimento dei predetti soggetti in determinate sedi produttive, in luogo di altre, secondo le esigenze organizzative del datore di lavoro.Da quanto sopra argomentato consegue l’inammissibilità di una domanda contestualmente volta a conseguire entrambi gli obiettivi; né va trascurato che, ai fini del ricorso all’esonero parziale, è necessario preventivamente definire il quadro giuridico degli obblighi imposti in capo alla società richiedente in ciascuna provincia; dunque l’autorizzazione alla compensazione territoriale precede, logicamente, l’eventuale ricorso all’esonero.Per i motivi esposti, pertanto, il datore di lavoro in possesso del provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, potrà far ricorso all’istituto dell’esonero parziale (ai sensi del D.M. n.357 del 7 luglio 2000) per le sedi nelle quali si assume in eccedenza solo dopo l’accertata e concreta impossibilità di effettuare il collocamento mirato, per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all’inserimento”. 4. Rapporti occasionali di lavoro nel settore agricolo Nella ns. circolare n. 9/01 avevamo dato conto dell’interpretazione del Ministero del lavoro in materia di rapporto di lavoro occasionali nel settore agricolo (circolare n. 49 dell’8-5-2001).La presa di posizione ministeriale aveva suscitato un coro di proteste che hanno portato a una revisione della posizione. In quanto disconosceva, in pratica, la possibilità per i coltivatori diretti di utilizzare parenti fino al 5° grado in operazioni di raccolta di prodotti agricoli senza pagamento di contributi.Il Ministero del lavoro con nota n. 49/2001 del 20-9-2001 ha testualmente affermato “Nel richiamare la questione si chiarisce che questo Ministero, riesaminata attentamente tale disposizione per quegli aspetti che attengono al rapporto previdenziale ed assistenziale, ritiene che, in attesa di un’organica revisione della materia relativa alle prestazioni rese dai parenti e dagli affini del coltivatore diretto, le collaborazioni occasionali, qualora rese a titolo gratuito, non configurino un rapporto di lavoro subordinato od autonomo e, pertanto, non possono dare luogo all’insorgenza di obbligazioni contributive. A tale interpretazione vorranno pertanto attenersi gli organi di vigilanza degli Uffici in indirizzo.”L’INPS con la circolare n. 184 del 18-10-2001 ha ripreso l’argomento facendo proprie le argomentazioni ministeriali.Ricordiamo che la norma ha carattere sperimentale per un periodo di due anni.
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