Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/07/2003, n. 266 (pubblicato in G.U. n. 218 del 19/09/2003) è stato emanato il regolamento atto a disciplinare le modalità di esercizio di controllo sulle ONLUS, in virtù di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 460/1997. Questo regolamento recepisce, a livello normativo, le istruzioni precedentemente fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 e commentate nella nostra circolare UNICAAF n. 37 del 2/7/2003. Si ricorda che queste istruzioni rappresentavano le prime indicazioni operative in materia e nascevano dall’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di porre temporaneamente rimedio ad una situazione di totale assenza di controlli preventivi sulle ONLUS, in attesa dell’emanazione del provvedimento normativo in esame. Il decreto n. 266/2003 consente ora di procedere ad un vero e proprio riordino dell’Anagrafe delle ONLUS, stabilendo che l’iscrizione a detta Anagrafe non scaturisca automaticamente dall’invio dell’apposita comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente territorialmente, ma sia subordinata ad uno specifico, preventivo, controllo formale da parte della Direzione Regionale stessa. A tal fine, per quanto riguarda i soggetti di nuova iscrizione, viene previsto che la comunicazione con la quale il soggetto richiede l’iscrizione all’Anagrafe deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ONLUS (autocertificazione), nella quale si attestano le attività svolte ed il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere qualificati come ONLUS. In luogo dell’autocertificazione, può essere allegata copia dello statuto o dell’atto costitutivo. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva o della copia di statuto/atto costitutivo, deve essere spedito in plico senza busta, raccomandato con ricevuta di ritorno, oppure consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale competente che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione. Al riguardo, viene specificato che, in attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva – da emanarsi entro l’inizio del 2004 – tale dichiarazione è redatta su carta libera. Una volta ricevuta la documentazione indicata, la competente Direzione Regionale procede ad un controllo formale, verificando la:a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;b) sussistenza dei requisiti formali previsti dalla legge (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997);c) allegazione della dichiarazione sostitutiva o della copia dello statuto/atto costitutivo. All’esito del controllo, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della documentazione, la Direzione Regionale provvede all’iscrizione del soggetto interessato all’Anagrafe, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego, oppure invita l’ente interessato, anche tramite l’invio di apposito questionario, a fornire, entro 30 giorni, chiarimenti in merito alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. Qualora la Direzione Regionale non provveda a rispondere al soggetto interessato nei termini previsti, questi si intende iscritto automaticamente all’Anagrafe delle ONLUS. L’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS determina il godimento delle agevolazioni fiscali in capo all’ente iscritto, con effetto retroattivo dalla data di effettuazione della comunicazione da parte dell’ente medesimo o dalla data di costituzione se la comunicazione viene effettuata entro 30 giorni dalla costituzione stessa. Anche per i soggetti già iscritti all’Anagrafe sono previsti i medesimi oneri. Infatti, il regolamento dispone che tali soggetti, ad integrazione della comunicazione già inviata, devono presentare alla Direzione Regionale competente la dichiarazione sostitutiva sopra citata, ovvero copia dello statuto o dell’atto costitutivo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ossia entro il 3 novembre 2003. Per le modalità di spedizione o di consegna a mano della suddetta dichiarazione valgono le regole sopra descritte con riferimento ai soggetti già iscritti all’Anagrafe. Anche in tal caso, la Direzione Regionale, entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo formale della stessa, provvede alla conferma, ovvero alla cancellazione dell’iscrizione dell’ente dall’Anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità sopra indicate con riguardo ai soggetti non ancora iscritti. Vale anche in tal caso il principio del silenzio-assenso, tale per cui, se l’ente interessato non riceve alcuna delle comunicazioni citate entro il termine di 40 giorni, può continuare a ritenersi iscritto all’Anagrafe delle ONLUS. Il regolamento prevede inoltre che le Direzioni Regionali sollecitano coloro che non hanno presentato la documentazione nei termini sopra indicati a provvedere in tal senso. Tuttavia, i soggetti che, nonostante il sollecito, non ottemperano alla richiesta di documentazione, vengono cancellati dall’Anagrafe delle ONLUS, con conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali. Il decreto disciplina poi dettagliatamente gli effetti della cancellazione dell’ente dall’Anagrafe delle ONLUS, individuando due distinte ipotesi, che possono verificarsi successivamente all’avvenuta iscrizione dello stesso a seguito dei controlli formali sopra descritti:1) la mancanza fin dall’origine di uno o più dei requisiti formali previsti per le ONLUS dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;2) la sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti formali previsti per le ONLUS dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Nel primo caso, la cancellazione comporta ab origine la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite; nel secondo caso, la ONLUS perde il diritto alle agevolazioni fiscali a partire dal momento in cui i predetti requisiti sono venuti meno. In queste ipotesi, la cancellazione discende dai controlli sostanziali effettuati dalla Direzione Regionale, ovvero dai controlli sostanziali svolti dagli Uffici dell’Amministrazione tributaria, i quali, nell’ambito della loro attività istituzionale di controllo, possono acquisire elementi che rivelino l’insussistenza dei requisiti fondamentali delle ONLUS. La cancellazione determina, in capo all’ente, la perdita del diritto ad usufruire dei benefici fiscali previsti per le ONLUS, con effetto dal giorno della avvenuta cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS. In ogni caso, gli Uffici dell’Amministrazione tributaria dovranno anche provvedere all’applicazione delle relative sanzioni. A titolo conclusivo, occorre sottolineare che tale decreto disciplina i controlli, formali e sostanziali, relativi all’iscrizione ed alla cancellazione delle ONLUS dall’Anagrafe unica delle ONLUS. Di conseguenza, si riferisce esclusivamente ai soggetti “tenuti” a tale iscrizione, e non riguarda i soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate (e dalla conseguente iscrizione nell’Anagrafe), in quanto considerati “ONLUS di diritto”, quali sono le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, iscritte nella “Sezione cooperazione sociale” del Registro prefettizio, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni, le Organizzazioni Non Governative (ONG), riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987. Ovviamente, per tali soggetti continuano a trovare applicazione i controlli formali espletati da appositi organi (quale la Prefettura, nel caso delle cooperative sociali) ed i controlli sostanziali svolti dall’Amministrazione tributaria (Uffici delle Entrate e Guardia di Finanza).
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