Con riguardo alla proroga dei condoni fiscali, si segnalano i seguenti recenti provvedimenti normativi e chiarimenti ministeriali:- Il decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi”, è stato convertito, con modifiche, nella legge 1 agosto 2003, n. 212 (pubblicata in G.U. n. 185 del 11/08/2003), – è stato emanato il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (pubblicato in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003), contenente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.- il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto 3 settembre 2003, relativo alla rideterminazione dei termini connessi alla proroga dei condoni;- l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 51/E del 25 settembre 2003, contenente precisazioni in merito alla riapertura dei condoni fiscali. In particolare, la legge di conversione n. 212/2003 ha disciplinato due rilevanti aspetti, commentati anche nella nostra circolare UNICAAF n. 35 del 26/06/2003: 1. ha esplicitamente fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del D.L. n. 59/2003, ossia ha esplicitamente confermato la validità dei versamenti per sanatorie fiscali, eseguiti entro il 16 maggio 2003, in vigenza del citato Decreto n. 59 (decaduto per mancata conversione in legge); 2. ha espressamente fatti salvi i pagamenti, effettuati fino al 25 giugno 2003, relativi a tutte le forme di sanatorie fiscali. Più precisamente, viene stabilito che sono ritenuti utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all’art. 7 della Legge n. 289/2002 (concordato), ed i versamenti effettuati tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui all’art. 8 (integrativa semplice), 9 (condono tombale), 9-bis (definizione dei ritardati od omessi versamenti), 11 (definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’Invim), 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), 14 (regolarizzazione delle scritture contabili), 15 (definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio, dei processi verbali di constatazione), 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti). Per quanto riguarda la riapertura dei termini delle sanatorie, si precisa che inizialmente la legge n. 212/2003 aveva prorogato tale termine al 16 ottobre 2003, ma successivamente il decreto legge n. 269/2003 ha differito ulteriormente lo stesso, stabilendo che i contribuenti che alla data del 25 giugno 2003 non hanno effettuato versamenti utili per la definizione delle sanatorie di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della Legge n. 289/2002 possono accedere a tali definizioni effettuando i versamenti dovuti entro il termine del 16 marzo 2004. Viene altresì specificato che la tale proroga interessa non solo i contribuenti che non abbiano aderito, entro il 25 giugno 2003, ad alcuna forma di condono, ma anche coloro che nei “termini precedentemente fissati” hanno già aderito ad una o più definizioni di cui alla Legge n. 289/2002. Pertanto, la proroga al 16 marzo 2004 riguarda i seguenti tipi di condono: Concordato (articolo 7) Integrativa semplice (articolo 8) Condono tombale (articolo 9) Definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis) Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’Invim (articolo 11) Definizione dei carichi di ruolo pregressi (articolo 12) Regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14) Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio, dei processi verbali di constatazione (articolo 15) Chiusura delle liti fiscali pendenti (articolo 16) RIAPERTURA DEI TERMINI DELLE SANATORIE FISCALI A tal proposito si osserva che i chiarimenti della circolare n. 51/2003 dell’Agenzia delle Entrate, forniti relativamente alla proroga dei condoni precedentemente fissata al 16 ottobre 2003, restano ovviamente validi anche a seguito del differimento del termine al 16 marzo 2004. Pertanto: nell’ambito della medesima procedura definitoria, adottata entro i termini originariamente previsti, i contribuenti possono:• presentare dichiarazioni che correggono gli errori contenuti nelle dichiarazioni già trasmesse. E’ il caso, ad esempio, di chi ha chiesto la definizione ai fini delle imposte dirette indicando l’imposta lorda originaria in maniera errata; • integrare i versamenti eventualmente eseguiti in misura inferiore – anche per effetto di errore non scusabile – a quella richiesta per il perfezionamento della definizione;• correggere entrambi gli errori suindicati qualora siano stati commessi contemporaneamente. inoltre, i contribuenti possono avvalersi di forme di sanatorie diverse da quelle già adottate. Ad esempio:• i soggetti che hanno presentato a giugno 2003 un’integrativa semplice (art. 8) possono, mediante la riapertura, presentarne un’altra relativa a tributi ed annualità diversi, così come possono indicare un maggiore imponibile rispetto a quello riportato nella precedente dichiarazione integrativa (se ad esempio era stato dichiarato un maggior imponibile di 1000, è possibile ora dichiarare un maggior imponibile di 1500);• è possibile aderire al condono tombale (art. 9) anche per il settore impositivo in precedenza non definito (ad es. è possibile presentare il condono anche per il settore IVA, qualora nei termini precedentemente fissato si fosse usufruito del condono solo per le imposte sui redditi);• i contribuenti che si sono avvalsi del condono tombale possono affrancare perdite che in tutto o in parte non erano state precedentemente affrancate;• è ammesso definire liti fiscali pendenti (art. 16) diverse da quelle alle quali si è già aderito entro i termini precedentemente fissati;• è consentito ai contribuenti che abbiano effettuato il versamento ma non abbiano prodotto la dichiarazione, di presentare la stessa. Per quanto concerne le modalità di compilazione da adottare per correggere o integrare il contenuto delle precedenti dichiarazioni, si osserva che i contribuenti devono presentare una nuova dichiarazione, barrando nel frontespizio la casella “dichiarazione modificativa” ed indicando l’importo risultante dalla precedente dichiarazione. Inoltre, si evidenzia che la nuova dichiarazione deve contenere sia i dati variati, sia i dati indicati nella precedente dichiarazione. Con riguardo ai pagamenti, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “i versamenti già effettuati possono essere scomputati da quelli risultanti dalla nuova dichiarazione, fermo restando che il contribuente, attesa la finalità della nuova dichiarazione, è comunque tenuto a corrispondere un importo non inferiore a quello che si era già impegnato a versare quale risulta complessivamente dalla dichiarazione originaria”. Nella circolare n. 51/E viene altresì precisato che non risulta possibile sostituire le precedenti sanatorie in nuove forme di condono, tranne nel caso, espressamente disciplinato, di trasformazione dell’integrativa semplice IVA in condono tombale ai fini IVA. Non è quindi possibile convertire, ad esempio, l’integrativa semplice per le imposte dirette, presentata a giugno, in condono tombale. Allo stesso modo, i soggetti che hanno fruito del concordato non possono trasformarlo in condono tombale, scomputando le somme già pagate. Ovviamente, qualora dovessero intervenire ulteriori chiarimenti ministeriali, ve ne daremo comunicazione quanto prima. RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI DECORRENZA DEGLI INTERESSI In attuazione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 143/2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 3 settembre 2003 (pubblicato in G.U. n. 207 del 6 settembre 2003), ha rideterminato i “termini connessi” allo slittamento dei condoni fiscali 16 ottobre 2003. L’art. 1, comma 1, di tale Decreto ministeriale dispone che gli interessi legali, dovuti nella misura del 3% annuo per i versamenti rateali successivi alla prima rata, decorrono dal 17 ottobre 2003. Tale disposizione trova applicazione nel concordato (art. 7), nell’integrativa semplice (art. 8), nel condono tombale (art. 9), nella definizione dei ritardati od omessi versamenti (art. 9-bis), nella definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (art. 15) della Legge n. 289/2002, relativamente ai pagamenti eccedenti gli importi di 3.000 euro per le persone fisiche ed eccedenti 6.000 euro per gli altri soggetti. Di conseguenza, ai fini del calcolo degli interessi dovuti, il numero dei giorni va determinato a partire dal 17 ottobre 2003 e fino al giorno di pagamento della rata. In altri termini, la nuova decorrenza degli interessi vale per la generalità dei contribuenti, sia per quelli che si sono già avvalsi del pagamento rateale delle somme dovute, sia per quelli che intendono avvalersene, usufruendo della riapertura dei condoni. Inoltre, occorre osservare che il decreto legge 269/2003 ha previsto che con successivo decreto del Ministero dell’Economia verranno rideterminate le date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI Il termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle sanatorie previste dagli art. 7, 8, 9, 9-bis e 14 (regolarizzazione delle scritture contabili) della Legge 289/2002, per i soggetti che si avvalgono della riapertura dei termini delle sanatorie, verrà stabilito con apposito successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate .
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