Circolare 7.2004

La Legge Finanziaria 2004 (Legge n. 350/2003), con l’art. 2, commi 10 e 52, ha apportato rile-vanti modifiche all’assetto del concordato preventivo biennale , rendendo definitivo tale istitu-to. Le suddette modifiche in concreto hanno reso più interessante l’adesione al concordato, sia con l’estensione delle possibilità di adesione che con la previsione di una franchigia utilizzabile in sede di accertamento. Sinteticamente con l’adesione al concordato il contribuente si impegna, al fine di ottenere de-terminati benefici, a realizzare nel biennio 2003-2004 un prefissato incremento sia nell’ammontare di ricavi/compensi che nel relativo reddito rispetto ai ricavi/compensi e al reddi-to del 2001. Giova ricordare, infine, che il concordato in esame, il quale spiega i propri effetti nei periodi d’imposta 2003 e 2004, è concepito come istituto di massa; esso pertanto recepisce solo in parte le linee del futuro concordato “a regime” (che dovrebbe riguardare i redditi del periodo 2005), che avrà invece un taglio individuale. Soggetti interessati Al concordato preventivo biennale possono aderire i contribuenti:- titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali, ecc.);- esercenti arti e professioni, ossia titolari di reddito di lavoro autonomo (artisti, professionisti, sia in forma individuale che associata, ecc.). L’accesso al concordato è invece precluso nei confronti dei contribuenti che:- hanno iniziato l’attività dopo l’1.1.2001;- hanno dichiarato nel 2001 ricavi o compensi superiori a € 5.154.569;- si sono avvalsi nel 2001 o 2003 di regimi forfetari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta (ad esempio, regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 3, commi 171-183, Legge n. 662/96). Da parte dei primi commentatori si ritiene che anche i contribuenti che non abbiano applicato nel 2001 i parametri o gli studi di settore – poiché gli stessi non erano stati elaborati oppure perché si è verificata una causa di esclusione – possano comunque accedere al concordato preventivo. La platea dei soggetti potenzialmente interessati è dunque ampia, essendovi ricompresi gli im-prenditori individuali, i lavoratori autonomi, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché le società di capitali e, ovviamente, le cooperative. Oggetto e durata del concordato Il concordato si riflette direttamente sulle imposte sui redditi (IRPEG/IRES e IRPEF/IRE), mentre non si estende alla determinazione dell’IVA e dell’IRAP per le quali pertanto valgono le consuete regole. L’adesione al concordato, come detto, è biennale e riguarda i ricavi o i compensi e il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2003 e quello successi-vo: ciò significa che per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare esso si ap-plica alle annualità 2003 e 2004. Parametri di riferimento I dati di riferimento per individuare i limiti che consentono di usufruire dei benefici del concorda-to sono i ricavi (o compensi) e il reddito dichiarati per il periodo d’imposta 2001; tale periodo costituisce infatti la base di riferimento del concordato sia ai fini della verifica degli incrementi minimi di ricavi (o compensi) e reddito per il 2003 e il 2004 sia per la determinazione della quo-ta di reddito che beneficia delle agevolazioni fiscali e previdenziali. Al fine di individuare i valori di riferimento per il 2001 si devono considerare i ricavi o i com-pensi dichiarati qualora gli stessi siano non inferiori a quelli presunti; sempre ai valori dichiarati si fa riferimento nei casi di esclusione o non applicazione dei parametri o degli studi di settore. Nei casi invece di non congruità agli studi di settore o ai parametri occorrerà fare riferimento ai ricavi/compensi presunti (ricavo puntuale di GERICO o quanto richiesto dai parametri per l’adeguamento in dichiarazione). In presenza di accertamenti divenuti definitivi o di utilizzo di una delle sanatorie del 2003 i valori di riferimento dei ricavi o compensi e di reddito del 2001 sono quelli risultanti dell’accertamento definito o dalla sanatoria utilizzata. La congruità dei ricavi/compensi 2001 è condizione necessaria per l’accesso al concordato preventivo; in mancanza è necessario il preventivo adeguamento con il pagamento delle rela-tive imposte, senza peraltro sanzioni e interessi. La congruità per il 2001 può inoltre essere raggiunta, anziché con il suddetto adeguamento, anche a seguito dell’adesione a uno dei condoni di cui alla Legge n. 289/2002 ai sensi del comma 6 dell’art. 33. Giova tuttavia osservare che, poiché non tutte le forme di sanatoria previ-ste dalla L. 289/02 prevedono quale meccanismo di adesione l’incremento dei ricavi/compensi, occorrerà valutarne attentamente gli effetti: difatti mentre l’adesione al concordato (art. 7) ren-de sicuramente congrui i ricavi/compensi, il condono tombale (art. 9), poiché non incide sui ricavi/compensi, non sembra sufficiente ad evitare al contribuente non congruo il preventivo adeguamento per poter accedere al concordato. Per quanto riguarda, infine, la dichiarazione integrativa (art. 8) essa consentirà il raggiungimento della congruità solo se il contribuente ha indicato un maggior imponibile pari ai maggiori ricavi/compensi previsti per l’adeguamento. In alternativa alle predette due modalità (ovvero: adeguamento o sanatorie ex L. 289/02 per il 2001) la Legge Finanziaria 2004 prevede (art. 2, comma 52) la “definizione” del 2002 (rec-tius:del periodo d’imposta in corso al 31/12/02) utilizzando la proroga dei condoni ex L. 289/02. In altre parole “chiudendo” l’anno 2002 con uno dei condoni di cui alla Legge n. 289/02 il sog-getto non congruo per il 2001 può evitare il preventivo adeguamento per poter accedere al concordato. Sarà peraltro opportuno che l’Agenzia delle Entrate chiarisca se il riferimento del citato comma 52 alla “definizione” del periodo 2002 sia da intendere a tutte le modalità di defi-nizione (articoli 7, 8, 9 della L. 289/02) ovvero soltanto ad alcune di esse. Gli incrementi da rispettare nei periodi 2003 e 2004 Per conseguire i benefici del concordato è necessario l’incremento dei ricavi/compensi e del reddito negli anni oggetto di concordato. Le percentuali di incremento, così come modificate dalla Legge Finanziaria 2004, sono le seguenti: • per il periodo 2003 Ricavi/compensi minimi valori di riferimento per il 2001 + 8% Reddito minimo  valori di riferimento per il 2001 + 7% • per il periodo 2004 Ricavi/compensi minimi importi concordati per il 2003 + 5% Reddito minimo  importi concordati per il 2003 + 3,5% Una delle maggiori novità apportate dalla Finanziaria 2004, oltre alla modifica delle percentuali di incremento dei ricavi/compensi, sta nel fatto che viene richiesto che gli incrementi per il 2004 siano riferiti ai valori minimi concordati per il 2003, ossia ai valori del 2001 incrementati del-le percentuali richieste per il 2003, anziché ai valori effettivi di tale anno. In pratica per il 2004 gli incrementi richiesti, riferiti al 2001, sono pari al 13,4% per quanto ri-guarda i ricavi/compensi e al 10,745% per quanto riguarda il reddito; ciò rappresenta un note-vole vantaggio rispetto alla formulazione originaria in quanto un elevato incremento del 2003 rispetto al 2001 non richiede più un incremento ulteriore nel 2004. Benefici del concordato L’adesione al concordato consente di usufruire dei seguenti benefici che consistono sintetica-mente:a) nell’agevolazione nella determinazione delle imposte sul reddito e dei contributi previden-ziali;b) nella limitazione nei poteri di accertamento;c) nella sospensione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi. a) agevolazioni reddituali e previdenziali Uno degli aspetti di possibile interesse del concordato consiste nell’applicazione sul c.d. “extra-reddito” – pari alla differenza tra il reddito dichiarato per l’anno del concordato e quello di riferi-mento per il 2001 – delle aliquote d’imposta previste a regime dalla riforma fiscale (23% e 33%) in luogo di quelle ordinarie. Ciò significa che:­ per i soggetti IRPEF/IRE la quota eccedente il reddito 2001 (extra reddito) verrà tas-sata applicando l’aliquota del 23% o quella del 33% qualora il reddito sia superiore a € 100.000;­ per i soggetti IRPEG/IRES la quota eccedente il reddito 2001 è soggetta all’aliquota del 33%. E’ il caso di osservare che per questi ultimi l’agevolazione sull’aliquota si riduce a ben poca cosa essendo le aliquote ordinarie, rispettivamente, del 34% per il 2003 e del 33% per il 2004. Ai fini contributivi è prevista l’esenzione per la quota che eccede il reddito minimo concordato per ciascun anno. b) limitazione nei poteri di accertamento E’ opportuno evidenziare che comunque l’adesione al concordato non fa venir meno gli adem-pimenti contabili e di dichiarazione; pertanto, anche in caso di adesione al concordato preventi-vo, il reddito sarà determinato in base delle risultanze contabili. La limitazione ai poteri dell’Ufficio consiste nella preclusione dei seguenti tipi di accertamento:- induttivo ex art. 39, comma 2, DPR n. 600/73, tranne l’ipotesi di cui alla lett. c), nel caso di mancata tenuta o rifiuto di esibire le scritture contabili;- analitico presuntivo ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73. A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2004 è stato introdotto nell’art. 33, DL n. 269/2003 il nuovo comma 8-bis che prevede una franchigia, da utilizzare in sede di accerta-mento, nella misura del 50% del reddito dichiarato. In pratica, a fronte di un reddito dichiarato pari a 100, l’accertamento sarà possibile solo se il reddito accertabile è superiore a 150. La franchigia opera anche nei confronti di accertamenti di tipo analitico. c) sospensione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi Ulteriore vantaggio derivante dall’adesione al concordato consiste nella sospensione, ai fini tri-butari, dell’obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale (salvo che essi non ven-gano richiesti dal cliente). La sospensione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi non incide sugli altri obblighi con-tabili del contribuente il quale dovrà quindi continuare ad effettuare le annotazioni sul registro corrispettivi e la liquidazione dell’IVA dovuta; essa opera per le operazioni poste in essere a partire dalla data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo. Per coloro che non aderiscono al concordato preventivo sono state reintrodotte le c.d. sanzioni accessorie (sospensione della licenza) previste dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in caso di violazioni plurime dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Mancato raggiungimento dei ricavi / compensi minimi Per il periodo 2003 è consentito raggiungere i valori minimi richiesti di ricavi/compensi anche mediante adeguamento in dichiarazione. Per l’anno 2004 la regola generale prevede invece che i ricavi/compensi “concordati” debbano risultare dalle scritture contabili; è però prevista una soglia di tolleranza entro la quale è possi-bile l’adeguamento. Infatti è ammesso anche per il 2004 l’adeguamento qualora i rica-vi/compensi annotati nelle scritture contabili, aumentati del 10%, consentano di raggiungere il valore minimo concordato; in tal caso è comunque previsto il pagamento di una sanzione pari al 5% delle imposte calcolate sul maggior reddito che deriva da tale adeguamento. Di contro una divergenza tra ricavi/compensi contabilizzati e ricavi/compensi minimi superiore alla soglia del 10% non consente invece l’accesso ai benefici del concordato e comporta il rice-vimento di un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 633/72. Per l’anno 2004, il mancato raggiungimento della soglia minima dei ricavi/compensi comporta l’attivazione da parte dell’Ufficio del procedimento di accertamento con adesione.Modalità di accesso al concordato Al concordato si accede tramite apposita comunicazione di adesione da presentare in via tele-matica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2004. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la bozza del modello di comunicazione, in attesa dell’approvazione definitiva.

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