La Legge Finanziaria per il 2005 (Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata in G.U. n. 306 del 31/12/2004) contiene alcune importanti disposizioni di peculiare interesse per il settore dell’agricoltura. Art. 1, comma 506 – Proroga del regime speciale IVA in agricoltura La detrazione forfettaria dell’IVA in base alle percentuali di compensazione, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, beneficia della proroga di un altro anno, risultando così estesa a tutto l’anno 2005.Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n.59 del 18 giugno 2001, ha precisato che la proroga di un regime speciale costituisce modifica legislativa e, pertanto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 442/97 è consentita la facoltà per le imprese agricole di revocare l’opzione già esercitata per il regime ordinario.Effettivamente la proroga del regime speciale agricolo ha cambiato il quadro entro cui il contribuente aveva eventualmente effettuato l’opzione per il regime ordinario e conseguentemente gli è consentito di fare marcia indietro.Quindi sarà possibile rientrare in regime speciale IVA.Il discorso potrebbe riguardare soggetti che dal 1998 in avanti hanno ritenuto conveniente il regime normale nella convinzione che comunque dal 2005 in poi il regime speciale non sarebbe più esistito.A questo punto tali soggetti possono rifare i calcoli di convenienza considerando pero’ che dovranno rettificare la detrazione in senso negativo all’01/01/2005.Come noto la revoca dell’opzione si basa sul cosiddetto “comportamento concludente”, ma sarà opportuno ricordarsi anche di barrare la casellina nella dichiarazione IVA relativa al 2005, che si presenterà nel 2006, al fine di evitare complicazioni formali. Si ricorda inoltre, come illustrato nella nostra circolare UNICAAF n. 2/2005, che entra in vigore con il 1° gennaio 2005 il divieto di separazione delle attività nell’ambito della stessa impresa, più volte rinviato nel corso di questi anni. Art. 1, comma 508 – Proroga della detrazione del 36% per manutenzione dei boschi Viene prorogata al 31/12/2005 la detrazione IRPEF (IRE, analoga a quella notoriamente prevista per i recuperi del patrimonio immobiliare) per i lavori relativi alla salvaguardia e tutela dei boschi . Art. 1 comma 509 – Aliquota IRAP ridotta anche per il 2004 Seppur con la consueta infelice formulazione, viene confermata anche per il 2004 l’aliquota IRAP nella misura del 1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzio di cui all’art. 10 D.P.R. 601/1973. Come già avvenuto per gli anni passati: per i periodi di imposta che vanno da quello in corso al 1° gennaio 1998 a quello in corso al 1° gennaio 2004 (compreso) l’aliquota è del 1,9%; per il periodo in corso al 1° gennaio 2005 l’aliquota passa al 3,75%, ma per via interpretativa dovrebbe intendersi dal 1° gennaio 2005.Diversamente, per le società di capitali e per le società cooperative agricole il cui esercizio non coincide con l’anno solare, l’aliquota del 1,9% si renderebbe applicabile per un esercizio sociale in meno rispetto alle società con esercizio coincidente con l’anno solare, creando una iniqua disparità: alla suddetta interpretazione è stata data conferma nelle istruzioni ministeriali delle passate dichiarazioni IRAP, per cui ci si attende analoga conferma nelle istruzioni alla dichiarazione IRAP 2005 (nelle quali dovrebbe pertanto correttamente affermarsi che l’aliquota IRAP del 1,9% vale anche per “il settimo periodo di applicazione dell’IRAP”). Si considerano operanti nel settore agricolo: le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell’art. 29 del TUIR, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ecc); le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell’apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell’industria o del commercio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali, quando per l’esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.Oltre alle cooperative di conduzione di terreni, si identificano come agricole ai fini IRAP:- le cooperative cosiddette di conferimento, con il requisito della prevalenza; – le cooperative forestali che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico forestali (R.M. del 13.03.2000 n. 31/E/2000/26169).Restano al momento escluse le cooperative di servizi in agricoltura rientranti nel dettato del D.Lgs 228/2001 in quanto la normativa fiscale non ha recepito tali novità. Art. 1, comma 571 – Proroga delle agevolazioni tributarie della proprietà contadina L’acquisto di terreni agricoli da parte dei soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto (formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina) per il 2005 sarà ancora non soggetto alle imposte proporzionali di registro e ipotecarie le quali saranno dovute soltanto in misura fissa (euro 129,11); nella fattispecie si applica solamente l’imposta catastale dell’1%. Si ricorda che dal 1^ gennaio 2004 la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è aumentata del 10%; pertanto il valore del terreno corrisponde al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 82,5 in luogo di 75.L’agevolazione di cui sopra interessa anche le cooperative agricole con determinate caratteristiche, vale a dire le società agricole che potranno usufruire dei medesimi benefici riservati ai coltivatore diretti: trattasi delle novità previste dal D.Lgs n.99/2004, attuativo della legge delega n. 38/03.
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