L’art. 1, comma 467 della legge 30/12/2004 n. 311 (pubblicata in G.U. 31 dicembre 2004 n. 306) interviene al fine di regolamentare l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative e loro consorzi sulla base di quanto disposto al numero 41-bis), tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Con la disposizione in esame viene stabilito che, a decorrere dal 1/1/2005, sono ricomprese al numero 41-bis) anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto DPR 633/72 rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Prosegue poi la norma precisando che resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460. Da ultimo viene previsto che le suddette “agevolazioni” sono concesse fino ad un limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro. Viene a tal fine disposto che il ministro dell’Economia e delle finanze debba provvedere a dare attuazione a tali nuove norme mediante propri decreti. Dall’esame del comma 467 è possibile notare immediatamente come la norma così come formulata, non rivesta un carattere interpretativo, ma innovativo, in quanto viene fissata una decorrenza ed in particolar modo è previsto che tale norma decorra dal 1/1/2005. Peraltro la disposizione non è immediatamente efficace, in quanto non può essere applicata fino a quando non verranno emanati i relativi decreti attuativi da parte del ministro dell’Economia e delle finanze. Dall’esame della norma peraltro pare emergere che l’unica vera innovazione sia la fissazione del limite di spesa individuata in 10 milioni di euro annui. Francamente non riteniamo assolutamente comprensibile le modalità con cui potranno essere individuati i criteri per la fissazione del tetto di spesa. Riteniamo che per lo Stato non sia certo una minor entrata l’incasso dell’IVA nella misura del 4% in luogo dell’esenzione prevista all’art. 10, con l’applicazione del quale non incasserebbe nulla. Quindi non sarà possibile applicare un meccanismo, da alcuni paventato, che semplicemente individui in un fatturato di duecentocinquantamilioni di euro (che corrisponde all’imponibile di un’IVA al 4% di dieci milioni), il limite oltre il quale non concedere più l’agevolazione. L’agevolazione infatti si traduce non in un versamento di IVA, che di per sé, anche ad uno sguardo molto attento non pare certo una agevolazione, ma nella possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti, che varia da cooperativa a cooperativa in luogo dei maggiori o minori investimenti effettuati. E’ quindi lecito domandarsi, viste le precedenti pronunce ministeriali, come dovevano comportarsi le cooperative prima della emanazione di tali nuove disposizioni e soprattutto come devono comportarsi fino a che non verranno emanati i decreti che subordinano la validità delle nuove norme. Al riguardo, si segnala che Confcooperative Nazionale sta già operando per ottenere un emendamento legislativo alla norma in esame, al fine di eliminare le incertezze e di far sì che venga promulgato un testo normativo il più possibile in linea con quanto da noi sempre sostenuto. Ciò premesso, nel ribadire che la disposizione nulla ha di interpretativo, ma ripropone semplicemente quanto già a nostro avviso sancito dalle precedenti disposizioni sia normative che interpretative, anche se queste ultime non concordi, e che l’unica differenza rispetto al passato risieda nel limite di spesa, riteniamo tuttora validi i suggerimenti proposti con le nostre precedenti circolari. In particolare ricordiamo che l’art. 2 comma 11 del D.L. 30/9/1994 n. 564 disponeva che “nel n. 41 bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni”. Con tale disposizione veniva certamente disposto che tali prestazioni non potevano comunque mai essere assoggettate ad IVA, in quanto prevalevano le disposizioni dei punti evidenziati dall’art. 10. Con effetto dall’1/1/1998 il legislatore, mediante l’art. 17, comma 37, della legge 449/97, ha abrogato la suddetta disposizione. Pare pertanto evidente che l’abrogazione di un divieto sancisca la possibilità di operare secondo quanto vietava la norma. Peraltro, ad analoga conclusione, relativamente al punto 27-ter) dell’art. 10 del DPR 633/72, è giunto il Ministero delle Finanze con la Circolare n. 43/E del 2/11/2004. Ricordiamo, che analogamente a quanto disposto dall’art. 17 della legge 449/97, l’art. 4 della legge 18/2/1999 n. 28 interveniva sopprimendo la parola rese “direttamente” al punto 27-ter del citato art. 10. L’Amministrazione finanziaria, ignorando completamente tale abrogazione con la R.M. 39/2004, negava la possibilità di fatturare in esenzione le prestazioni rese non “direttamente”, ma bensì in forza di convenzioni o contratti di appalto. Con la circolare 43/E del 2/11/2004 ha dovuto ricredersi, azzerando le precedenti interpretazioni ed ammettere, seppure fra le righe, che la soppressione di un termine “direttamente” corrispondeva alla volontà di concederne la possibilità. Peraltro, sempre in tema di 41-bis), ricordiamo che la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, con nota n. 26243/96, in merito a prestazioni educative (scuola Materna e Nido) gestite da una Cooperativa sociale affermava che tali prestazioni “ricadrebbero nel trattamento IVA agevolato previsto dal punto 41 bis della Tabella A parte seconda allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 se il legislatore nel comma 11 dell’art. 2 del d.l. n. 564 del 30 settembre 1994, convertito dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994 non avesse chiarito che in tale punto non sono comprese le prestazioni di cui ai n. 18, 19, 20 e 21 dell’art. 10 del predetto D.P.R.”. Questo avvalora quanto da noi sopra affermato, ossia il fatto che una volta abrogata la disposizione, a decorrere dall’1/1/1998 le cooperative possono applicare l’IVA al 4% anche alle prestazioni di cui ai n. 18, 19, 20 e 21 dell’art. 10 del DPR 633/72. In merito poi alla precisazione, operata dal comma 467 in esame, relativa alla facoltà per le cooperative sociali di optare per la previsione di maggior favore (esenzione o IVA al 4%), ai sensi dell’art. 10 comma 8, del D.Lgs. 460/97, ricordiamo che non è certamente una novità, in quanto tale facoltà era già stata confermata dalla Circolare n. 168/E del 26/6/1998.
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