La Legge Finanziaria per il 2005 (Legge 30/12/2004, n. 311, pubblicata in G.U. n. 306 del 31/12/2004) prevede alcune importanti novità in materia di IVA, finalizzate principalmente a contrastare l’evasione dell’imposta. ART. 1, COMMI 381-385 – COMUNICAZIONI MENSILI PER I SOGGETTI CHE VENDONO AD ESPORTATORI ABITUALI I soggetti che forniscono beni o servizi ad esportatori abituali (ossia a contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta), sono obbligati a comunicare, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dai loro clienti.La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando apposito modello, il cui contenuto e le cui modalità di trasmissione saranno determinati da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Bozza comunicazione In base alla bozza apparsa in questi giorni sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il modello della comunicazione sarà costituito da tre facciate:1) nella prima è contenuta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;2) nella seconda vengono richiesti i dati anagrafici del dichiarante, cioè del soggetto che ha ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali. Va riportato l’anno e il mese in cui le lettere d’intento sono state ricevute, i dati del rappresentante, la firma e l’impegno alla presentazione telematica;3) nella terza facciata, denominata quadro DI, devono essere indicati, in ciascun rigo, i dati contenuti in ogni dichiarazione d’intento ricevuta nel mese precedente. Vi sono quattro righi e nel caso in cui non siano sufficienti è necessario compilare più moduli, riportando il numero progressivo nel campo in alto a destra.In ciascun rigo vanno riportati i seguenti dati: nel campo 1 il numero progressivo che il dichiarante (cedente o prestatore) ha assegnato alla dichiarazione d’intento ricevuta; nel campo 2 il numero progressivo che il cessionario o committente (esportatore abituale) ha assegnato alla dichiarazione d’intento emessa; nei campi da 3 a 10 i dati identificativi del cessionario o committente; nei campi da 11 a 17 deve essere indicato se la lettera d’intento si riferisce a una sola operazione (il cui importo va riportato nel campo 12), a una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo da indicare nel campo 14 o alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l’anno solare), da indicare nei campi 16 e 17. Decorrenza Il nuovo obbligo scatta dall’anno d’imposta 2005. In base allo statuto del contribuente l’obbligo dovrebbe scattare dal 60° giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ufficializza il modello attualmente pronto solo in bozza.L’obbligo scatterà quindi non prima del 16 marzo 2005 (riferimento febbraio) ma probabilmente dal 16 aprile (riferimento marzo). Sanzioni Il cedente o prestatore che omette di inviare la comunicazione nei termini previsti o la invia con dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (nuovo comma 4-bis dell’art. 7 del decreto legislativo 471/97). Inoltre, sarà ritenuto responsabile in solido con il proprio cliente dell’imposta evasa, se la stessa è correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta. Art. 1, comma 503 – PROROGA DELL’INDETRAIBILITÀ PARZIALE DELL’IVA RELATIVA A VEICOLI Il regime ex art.. 30 della Legge n. 388/2000, inerente la parziale detraibilità dell’IVA sull’acquisizione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, è ulteriormente prorogato fino al 31/12/2005.Pertanto, vale anche per il 2005 l’attuale sistema di detrazione IVA dei citati veicoli, di seguito riepilogato:• detraibilità dell’IVA limitata al 10% (ovvero al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna), per l’acquisto, l’importazione o l’acquisizione con contratti di leasing, noleggio e simili dei suddetti veicoli;• indetraibilità totale dell’IVA per l’acquisto o l’importazione dei componenti e dei ricambi relativi ai predetti veicoli;• indetraibilità totale dell’IVA per le prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei suddetti veicoli e beni;• le regole precedenti non si applicano agli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali la detraibilità dell’IVA è piena, o è meglio dire, è proporzionale all’utilizzo professionale del mezzo. ART. 1, COMMA 386 – ACCERTAMENTO DELLA MAGGIORE IMPOSTA IN CASO DI SOTTOFATTURAZIONE DI DETERMINATI BENI Secondo quanto disposto dal nuovo art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovranno essere individuati determinati beni per i quali la cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale farà scattare l’obbligo solidale del versamento della maggior imposta in capo al cessionario, in caso di mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente. L’obbligo solidale del cessionario opera solamente nel caso in cui questi sia un soggetto passivo d’imposta e non nel caso in cui il cessionario sia un privato.Il cessionario potrà tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta. ART. 1, COMMI 378-380 – COMUNICAZIONI INERENTI L’ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI E’ stato introdotto l’obbligo dell’invio di apposita comunicazione, entro 15 giorni, in caso di acquisto o vendita di mezzi di trasporto nuovi a livello intracomunitario e in caso di cessione all’esportazione degli stessi.La comunicazione, il cui contenuto e le cui modalità saranno determinati con apposito decreto, riguarderà il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi.Per i passaggi interni successivi all’acquisto, ma precedenti l’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore.La comunicazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento dei trasporti terrestri ed, in mancanza di questa, gli uffici proposti non procederanno all’immatricolazione.
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