ESENZIONE SU IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ (COMMA 128) La norma interpreta in modo autentico il comma 11-bis dell’articolo 90 legge 289/2002 nel senso di ritenere esente dall’imposta di cui al capo primo del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 (imposta sulla pubblicità) la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche (comprese le società sportive dilettantistiche costituite in forma di cooperative), rivolta all’interno degli impianti, dalle stesse associazioni o società, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore ai tremila posti. ICI – ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI (COMMA 133) Anche in tale materia prima il decreto 203/2005 poi la finanziaria ritoccano l’esenzione per gli immobili degli enti non commerciali prevista dall’art.7, c.1 lett.i) del D.Lgs n.504/92.L’esenzione ai fini ICI riguarda gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività religiose o di culto, a prescindere dalla eventuale organizzazione in forma commerciale delle attività svolte: in sostanza, purchè l’attività sia una delle precedenti e purchè l’utilizzo avvenga da parte di ente non commerciale, l’esenzione ICI spetta a prescindere dalla organizzazione commerciale dell’attività (che invece rileva per le imposte dirette e per l’IVA).L’esenzione letteralmente è riferita agli immobili:- in funzione della loro destinazione esclusiva alle finalità di utilità sociale predette;- a condizione dell’utilizzo esclusivo da parte di enti non commerciali;- a prescindere dalla proprietà che può anche non essere dell’ente non commerciale (nel qual caso il contratto con la controparte-ente non commerciale risulterà fondamentale ai fini della dimostrazione e garanzia di esclusività).Nel caso, non raro, in cui immobili di enti non commerciali siano dati in uso (affitto, comodato) a cooperative sociali, non si applica pertanto l’esenzione, in quanto non c’è l’utilizzo diretto da parte dell’ente non commerciale, salvo che il Comune abbia disposto l’esenzione a favore delle ONLUS nel qual caso la coop sociale rientra di diritto.L’esenzione Ici rivista dal D.L. 203/2005 decorre dal 3.12.2005; non si fa luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta per gli eventuali versamenti effettuati in precedenza, con ciò sancendo l’irretroattività della norma.
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