Circolare 10.2006

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI (COMMI 469-472)La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni prevista dalla legge 342/2000, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge (2005 per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare).Il maggiore valore attribuito grazie alla rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.Destinatari del provvedimento in questione sono i soggetti passivi Ires (e quindi le coopertive), ma anche le imprese individuali, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, limitatamente, queste ultime, ai beni oggetto di attività commerciali.Possono formare oggetto di rivalutazione i seguenti beni:- immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno (ad eccezione delle aree fabbricabili di cui si dirà successivamente), quali immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.La rivalutazione può riguardare anche i beni di costo unitario inferiore ad € 516,46 ed i beni completamente ammortizzati;- immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati quali diritti di brevetto e diritto industriale, etc;- partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., purchè le stesse costituiscano immobilizzazioni e risultino tali almeno dall’esercizio chiuso al 31/12/2004.Dai beni di cui sopra, sono esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché avviamento, costi pluriennali e beni monetari, partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento, partecipazione che non costituiscono immobilizzazioni.La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesime categorie omogenee individuate sulla base dei criteri definiti con l’art. 4 del D.M. 162/2001.Sulla rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari al:• 12% per i beni ammortizzabili• 6 % per  i  beni non ammortizzabiliL’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.Il saldo di rivalutazione avrà come contropartita una riserva in sospensione d’imposta.  Come già su indicato, la rivalutazione avrà effetto fiscale decorso un triennio dalla sua effettuazione. Di conseguenza (nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) rivalutando un bene nel 2005, gli effetti fiscali si avranno a partire dal 2008. Effetti civilistici e fiscali della rivalutazioneOltre agli effetti fiscali sono da considerare anche gli effetti civilistici. La rivalutazione, infatti, può essere effettuata con un limite massimo che non può eccedere il valore economico calcolato in modo uniforme per ogni categoria omogenea di beni. Gli amministratori e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri utilizzati nella valutazione del limite suddetto nel rispetto di quelli previsti dalla legge.Inoltre, il maggior valore iscritto troverà come contropartita una riserva di rivalutazione che va intesa in sospensione d’imposta. Di conseguenza in caso di distribuzione la stessa assumerà rilevanza reddituale nei confronti dei soci anche se la stessa dovesse intervenire prima che si siano verificati gli effetti fiscali in capo all’impresa che ha effettuato la rivalutazione. Nessun effetto fiscale, invece, si avrà nel caso in cui si utilizzi la riserva di rivalutazione per la copertura delle perdite. Tale riserva sostitutiva però potrà essere affrancata mediante un’imposta sostitutiva del 7% rateizzabile in tre anni.In particolare, l’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:• 10 % nel 2006; • 45 % cento nel 2007; • 45 % nel 2008. Si applicano,gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.lgs. 241/1997.La rivalutazione, inoltre, comporta uno sfasamento tra effetto civilistico ed effetto fiscale. Ciò comporta la necessità di iscrivere in bilancio le imposte anticipate sugli ammortamenti imputati a conto economico ma privi di valenza fiscale.In particolare nel primo triennio (2005, 2006 e 2007), i maggiori ammortamenti iscritti nel conto economico formeranno oggetto di una ripresa in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, ma nel contempo gli effetti sul conto economico delle imposte correlate a tali riprese saranno neutralizzati dall’iscrizione di imposte anticipate di pari importo. RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI NON ANCORA EDIFICATE (COMMI 473-473)Le disposizioni sulla rivalutazione di cui ai commi precedenti, sono applicabili anche alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Tuttavia i predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli  articoli 16 e 18 del DPR 600/1973. La rivalutazione deve comunque riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea. A tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.Sempre per tali aree, la rivalutazione si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione.Inoltre la rivalutazione produce i propri effetti già a partire dall’esercizio 2006.I termini di accertamento decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area.L’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle aree fabbricabili è dovuta, nella misura del 19%. L’imposta deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:• 40 % nel 2006;• 35 % nel 2007;• 25 % nel 2008.  

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