MODIFICHE AL TESTO UNICO PER L’EDILIZIA POPOLARE (COMMA 399) Il comma prevede una modifica all’articolo 95 del R.D. 1165/1938 (Testo Unico per l’edilizia popolare ed economica) in materia di requisiti per l’attribuzione di case costruite da cooperative di abitazione. I requisiti previsti per i soci sono:- Non essere proprietario (neanche il coniuge non separato) nello stesso centro urbano di altra abitazione adeguata ai bisogni della famiglia (numero di vani pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di 3 ed un massimo di 5 vani);- Non avere ottenuto (neanche il coniuge non separato) assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello stato o con mutui agevolati (legge 715/1950);- Appartenere ad una delle categorie indicate nell’articolo 91 o nel secondo comma dell’articolo 90;- Avere la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune ad in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio (per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione.La novità riguarda le cooperative edilizie di abitazione che usufruiscono di particolari aiuti dello stato, costituite fra particolari categorie di persone, vale a dire dipendenti delle Camere e della Corte Costituzionale, impiegati civili di ruolo nello Stato, personale militare, dei corpi armati dello stato e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i pensionati dello stato godenti di assegno vitalizio, il personale di ruolo in servizio o in pensione delle ferrovie dello stato, i pensionati dell’Opera di Previdenza a favore degli impiegati dello stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione, i segretari comunali e provinciali, in servizio od in pensione, il personale di ruolo in servizio ed in pensione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, i membri delle due Camere del Parlamento e gli impiegati addetti alle istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali. PREMIO DI CONCENTRAZIONE (COMMA 418-419)Ai fini del riconoscimento del premio di concentrazione previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del DL n.35/2005 (1) detta concentrazione si deve ritenere realizzata anche attraverso:• il controllo di società di cui all’articolo 2359 c.c.,• la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile• la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies c.c.;Infine, sì segnale come il premio di concentrazione è esteso anche agli imprenditori agricoli.Si ricorda che la norma citata riconosce un contributo, sottoforma di credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze, concernenti operazioni di concentrazione effettivamente ed efficacemente realizzate con operazioni straordinarie, come la costituzione di un’unica impresa, l’incorporazione di una o più imprese, ecc.. EDITORIA (COMMI 454 – 465) -Per effetto delle nuove disposizioni le cooperative editrici potranno accedere ai contributi di cui all’articolo 3 della legge 250/1990 a partire da quelli relativi all’anno 2005, se costituite da almeno 5 anni (per le cooperative costituite fino al 31 dicembre 2004 resta fermo il requisito dei 3 anni). In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004 il requisito temporale deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità. -Con decorrenza dal 1^ gennaio 2006 vengono introdotte ulteriori condizioni a cui è subordinata la percezione delle provvidenze per l’editoria di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 250. Tali condizioni prevedono che: a) l’impresa editoriale sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;b) l’impresa editoriale sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editoriali che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi ( in caso contrario tutte le imprese editoriali decadono dalla possibilità di accedere ai contributi).I suddetti requisiti non si applicano alle imprese editoriali che al 1^ gennaio 2006 abbiano gia’ maturato il diritto ai contributi (in tal caso però nel calcolo del contributo non è ammesso l’affitto della testata).I contributi previsti dalla suddetta legge n. 250/1990 ai commi 2,8,10 e 11 dell’articolo 3 riguardano anche e soprattutto le cooperative giornalistiche, per le quali si vuole evitare una duplicazione di contributi nel caso in cui i soci partecipino a diverse cooperative editoriali.Inoltre la finanziaria 2006 pretende che l’impresa editoriale abbia la proprietà della testata per poter accedere ai contributi pubblici.Sono fatti salvi i diritti acquisiti ma, in caso di mancanza di proprietà della testata, non è ammesso a contributo l’affitto della testata stessa. – Nel caso di cooperative che controllino imprese editrici, ai fini della concessione dei contributi, il diritto agli stessi dovrà essere maturato entro il 31 dicembre 2005. -A decorrere dal 1^ gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3 legge 250/1990, le cooperative editrici dovranno essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o polifrafici. -A decorrere dal 1^ gennaio 2002 non è piu’ richiesto che le testate nazionali che usufruiscono di contributi non siano poste in vendita congiuntamente ad altre testate; non è inoltre piu’ necessario che la testata edita sia venduta ad un prezzo non inferiore alla media del prezzo base degli altri quotidiani. -A decorrere dal 1^ gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi i costi sostenuti per collaborazioni, anche giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10% dei costi complessivamente ammissibili. -A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005 è stata soppressa l’anticipazione del 50% entro il 31 marzo di ogni anno: il contributo verrà attribuito in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento. (1) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.
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