circolare 65.2006

1. PREMESSA La corte di Giustizia Europea si è pronunciata su due temi tanto a cuore per le imprese italiane: la detraibilità dell’Iva sugli automezzi aziendali e la compatibilità dell’Imposta sulle Attività Produttive (IRAP) con l’Iva.Le due sentenze sono giunte a poco più di quindici giorni l’una dall’altra e la portata è tale da condizionare la politica fiscale del paese. 2.  REGIME DI DETRAIBILITÀ SULLE AUTOVETTURE AZIENDALI E PROFESSIONALI (SENTENZA DEL 14.09.2006 – CAUSA C-228/05) La causa prende origine dal rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di Trento ad ottemperare ad una richiesta di rimborso Iva proposta nel 2004 dalla Stradasfalti S.r.l. per l’acquisto di autovetture aziendali per le quali non ha potuto beneficiare della detraibilità in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19-bis 1 del D.p.r. 633/1972. La Società vedendosi negare tale rimborso, ha proposto il ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento, la quale ha richiesto un’interpretazione alla Corte di Giustizia Europea sul merito al diritto di detrazione dell’Iva.Così il 14 settembre 2006, la suddetta Corte si è espressa sulla querelle ammonendo l’Italia di abuso per il protrarsi dell’esclusione alla detrazione degli automezzi che durava ormai da oltre vent’anni.Infatti secondo la suprema corte l’art. 17 della VI direttiva Comunitaria autorizza  gli  Stati  membri a escludere taluni beni dal regime delle detrazioni “per motivi congiunturali”. La conclusione di tutto ciò è che la disposizione autorizza uno Stato membro ad adottare misure temporanee destinate ad ovviare alle conseguenze di  una  situazione congiunturale in cui si trova la sua economia in  un  determinato  momento, ma tali misure devono essere limitate nel tempo e, per definizione, le medesime non  possono essere di natura strutturale.Pertanto la Corte sentenzia che nel caso in cui  uno  Stato  membro  abbia  introdotto  una  deroga nazionale al principio della  detraibilità  dell’Iva  in  violazione  delle disposizioni della VI Direttiva, il contribuente ha diritto alla detrazione dell’Iva versata sui beni interessati dalla misura nazionale.Il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura deve  poter ricalcolare il suo debito Iva conformemente alle disposizioni dell’art. 17, n. 2, della VI Direttiva, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta. Gli effetti di tale sentenza sono quindi l’eliminazione della parziale detraibilità del 15% (percentuale di detrazione introdotta dall’art. 30,  comma  4,  L.  23  dicembre  2000, come modificata dall’art. 1, comma 125,  L.  23  dicembre  2005, n. 266,) dell’Iva pagata per:- l’acquisto, anche intracomunitario, l’importazione, il leasing e il noleggio di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli indicati nell’art. 54 co. 1 lettere a) e c) del DLgs. 285/92, non compresi nella Tabella B, allegata al DPR 633/72, e non adibiti ad uso pubblico;- le prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui sopra;- l’acquisto, anche intracomunitario, e l’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli di cui sopra. Il Governo è prontamente intervenuto sulla questione, dapprima commentando la sentenza con due comunicati stampa datati rispettivamente 14 e 15 settembre 2006 e poi con il D.L. 15 settembre 2006, n. 258 (Gazz. Uff. n. 215 del 15 settembre 2006), definendo i termini e le modalità per il rimborso dell’Iva. In particolare con il suddetto decreto il Ministero ha stabilito che è esclusa la detrazione diretta per gli acquisti effettuati fino al 13.09.2006: da ciò per il recupero dell’Iva non detratta, relativa agli acquisti di automezzi effettuati per i periodi 2003, 2004, 2005 e 2006 (fino alla data del 13 settembre 2006), è necessario presentare apposita domanda di rimborso entro il 15 dicembre 2006 su un modello che sarà predisposto entro il 31 ottobre 2006, con l’obbligo di allegare tutta la documentazione necessaria per le opportune verifiche. Il Ministero ha inoltre prontamente precisato che la maggiore detraibilità dell’Iva per gli anni per i quali è possibile ottenere il rimborso, non è scevra di conseguenze ai fini Ires/Irpef e Irap in quanto produce minori ammortamenti e minori spese di funzionamento e manutenzioni deducibili. Pertanto il rimborso dell’Iva deve essere accompagnato da un ricalcolo delle imposte sui redditi e dell’Irap. Nulla viene precisato circa gli acquisti di autovetture effettuati dopo il 13/09/2006: si può pertanto fondatamente ritenere che su tali acquisti sia possibile operare la ordinaria detrazione Iva, facendoli confluire nelle relative liquidazioni periodiche. 2.1 MISURA DELLA DETRAZIONE E DEL RIMBORSO Su tale punto è ancora necessario attendere i chiarimenti Ministeriali: la sentenza stabilisce il principio secondo il quale i soggetti devono poter ricalcolare il debito Iva nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.Ciò sta a significare che la percentuale di detraibilità è sostanzialmente legata all’utilizzo aziendale/professionale dell’automezzo, percentuale che presumibilmente dovrà esser dimostrabile con parametri oggettivi che potrebbero modificarsi di anno in anno con i susseguenti effetti di dover rettificare la detrazione operata.La determinazione della quota di utilizzo dell’autovettura a fini diversi da quelli aziendali rischia di diventare un problema sia per i lavoratori autonomi, che per l’impresa, nonché potenziale causa di contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria: non si esclude pertanto una soluzione che preveda una percentuale di detrazione forfetaria. 3. COMPATIBILITÀ DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)  CON LA DISCIPLINA EUROPEA DELL’IVA – SENTENZA DI CORTE GIUST. UE, CAUSA C-475/03 DEL 3 OTTOBRE 2006 La sentenza in questione era forse quella più attesa sia dalla maggior parte delle aziende italiane che dall’erario stesso, in quanto un accoglimento dell’incompatibilità in questione avrebbe sicuramente creato non pochi problemi  finanziari alle casse dello Stato.Si ricorda che l’incertezza di tale sentenza aveva spinto l’erario ad emanare il D.L. 7 giugno 2006, n. 206 con il quale è stato vietato il ricorso al ravvedimento operoso in caso di violazione dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’IRAP.Ma l’esito della sentenza depositata il 3 ottobre ha definitivamente stabilito la compatibilità dell’Irap con il sistema comunitario dell’Iva, riconoscendo nell’Irap caratteristiche tali da non consentire l’assimilazione ad un’imposta sulla cifra di affari.Le differenti aspettative dei contribuenti muovevano dalle conclusioni del 17 marzo 2005 con il quale l’Avvocato generale Jacobs aveva ritenuto l’Irap una imposta sulla cifra d’affari e quindi vietata dall’art. 33, n. 1 della VI Direttiva, nonchè l’esito a cui era giunto l’Avvocato generale Stix-Hackl nelle conclusioni rese il 14 marzo 2006: i giudici comunitari stravolgendo le su citate conclusioni, hanno stabilito che differentemente dall’Iva, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è un tributo calcolato sul valore netto della produzione dell’impresa nel corso di un certo periodo. La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore delle produzione ed i  relativi costi e non può ritenersi proporzionale al prezzo dei beni e servizi forniti contemplando le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni che non hanno diretto rapporto con le forniture dei beni o servizi.Il sistema di detrazione dell’Iva garantisce una perfetta neutralità del tributo, gravando esclusivamente sul consumatore finale. Ne consegue che l’introduzione dell’Irap non costituisce violazione dell’art. 33 della VI Direttiva. A questo punto arginate le strade della incompatibilità con il Diritto Comunitario, la partita sembra definitivamente chiusa.Eventualmente restano aperte questioni di diritto interno inerenti l’individuazione e determinazione del presupposto dell’imposta costituito dalla sussistenza di una “autonoma organizzazione” che interessa soprattutto i lavoratori autonomi e piccoli studi professionali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *