Meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), possibilità di rimborso annuale o compensazione infrannuale, aumento del tetto di compensazione: sono queste le novità introdotte dall’art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6 ter del D.L. 223 del 4 agosto 2006 (convertito in Legge n. 248/2006) che sconvolgeranno l’operatività ai fini Iva del subappalto in edilizia a partire dal 12 ottobre 2006. 1. AMBITO SOGGETTIVO L’art. 35, comma 5 del D.L 223/2006, ha modificato l’art. 17 del D.P.R. 633/1972, inserendo un nuovo comma, il numero 6, che prevede l’applicazione del meccanismo reverse-charge (inversione contabile), “anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” L’ambito della normativa è quindi il subappalto di una prestazione di servizi commissionata indifferentemente: dall’impresa che svolge l’attività di costruzione o ristrutturazione; dall’appaltatore; da altro subappaltatore. Il meccanismo del reverse-charge serve quindi per traslare tutti gli adempimenti Iva, che normalmente gravano sul prestatore del servizio, sul committente, partendo però dal secondo anello di una immaginaria catena, visto che la norma si riferisce esplicitamente al subappalto. Da ciò, ecco gli effetti pratici:1. RAPPORTO COMMITTENTE – APPALTATORE: l’appaltatore emetterà fattura con Iva di legge2. APPALTATORE – SUBAPPALTATORE: il subappaltatore emetterà fattura senza Iva e l’appaltatore procederà a versarla mediante l’inversione contabile3. ULTERIORI SUBAPPALTATORI: come nel rapporto del caso 2 E’ subito evidente l’infelice formulazione della norma che prevede l’applicabilità del reverse-charge anche alle prestazioni rese all’impresa che costruisce per sé (“prestazioni di servizi..omissis… da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili)”: non si comprende quale possa essere in tale fattispecie il caso di subappalto visto che il costruttore può limitarsi ad appaltare. L’interpretazione logica potrebbe essere quella per cui il legislatore abbia voluto chiarire che il meccanismo di inversione contabile si applica sia quando il subappalto è posto in essere nei confronti di imprese di costruzione e ristrutturazione (sicuramente appartenenti al settore edile), sia quando il subappalto è posto in essere da imprese diverse da quelle di costruzione e ristrutturazione che operino nell’ambito di un appalto relativo al settore edile. Ci sembra comunque d’uopo evidenziare che parte della dottrina manifesta perplessità sulla questione, ritenendo che la norma potrebbe anche essere interpretata in maniera ampia facendo comprendere nel nuovo meccanismo anche il rapporto fra impresa di costruzioni ed il primo appaltatore. Riteniamo tale ultima interpretazione non conforme al dettato normativo, convincimento che nasce da un’attenta lettura della circolare 28/E del 4 agosto 2006, la quale chiarisce che “la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell’inversione contabile, rendendo l’appaltatore debitore dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato”: è evidente come l’Agenzia delle Entrate voglia attribuire l’onere della corresponsione dell’Iva sull’appaltatore esclusivamente nel caso di subappalto e non anche nel rapporto diretto fra committente e appaltatore. Altro punto debole dell’applicabilità di questo nuovo meccanismo è inerente alla tipologia di servizio a cui riferirsi.In particolare la norma non rende esplicito se l’elemento discriminante per l’applicazione del reverse-charge siano le sole prestazioni di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, così come individuate dalle lettere c) ed e) dell’art. 31 comma 1 della Legge 457/1978 e citate nel nuovo dettato normativo del comma 6 dell’art. 17 del D.p.r. 633/1972 (“….delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione….”, oppure se il reverse-charge sia applicabile a tutte le prestazioni di servizio in ambito edile e quindi allargato anche alla manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo identificate dalle lettere a), b) e c) della medesima legge. Si ritiene che il reverse-charge sia da applicare alle generalità delle prestazioni di servizio subappaltate inerenti il settore edile, indipendentemente dalla tipologia come su indicata. 2. MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE. L’istituto dell’inversione contabile prevede, quale soggetto passivo dell’Iva sulla prestazione eseguita, il committente della prestazione subappaltata (quindi l’appaltatore) Detto ciò il nuovo percorso dell’imposta prevede:1) il subappaltatore emette fattura per i lavori eseguiti senza alcun addebito d’imposta: sarà opportuno specificare che trattasi di operazione con regime di imponibilità ex comma 6, dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972.2) L’appaltatore che riceve la fattura integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta dovuta e la registra nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento.3) L’appaltatore deve poi registrare la fattura per la detrazione dell’Iva, nel registro degli acquisti.4) L’appaltatore emetterà fattura nei confronti del proprio committente (appaltante) regolarmente con Iva, con aliquota che varierà a seconda dell’opera compiuta. 3. RIMBORSO E COMPENSAZIONE DEL CREDITO Il comma 6-bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto, estende la facoltà di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale Iva, prevista dall’art. 30, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche alle ipotesi in cui, nel settore edile, siano rese le prestazioni di servizi ora descritte.Il successivo comma 6-ter, anch’esso inserito in sede di conversione, consente esplicitamente al subappaltatore che rientra nell’ambito applicativo del sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Ciò in quanto il subappaltatore, non potendo fatturare con Iva le prestazioni rese all’appaltatore, avrà normalmente una posizione Iva a credito.La norma, inoltre, eleva il limite di 516.456,90 euro, di cui all’art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ad un milione di euro a favore dei subappaltatori il cui volume d’affari registrato nell’anno precedente riguardi per almeno l’80 per cento prestazioni rese “in esecuzione di contratti di subappalto”. 4. ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA I soggetti Iva interessati dallo speciale meccanismo del “reverse charge” sono tenuti ad applicarlo alle operazioni effettuate a partire dal 12 ottobre 2006. Si ricorda che ai sensi dell’art. 6 del D.p.r. 633/1972, per prestazioni effettuate, trattandosi di prestazioni di servizi, il momento impositivo sorge generalmente all’atto del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, al momento della emissione della fattura. Secondo quanto chiarito dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2006, nella formulazione originaria dell’art. 35, comma 6 del D.L. 223/2006, l’entrata in vigore di tale norma era soggetta ad una specifica autorizzazione comunitaria.Questa autorizzazione, però, non è più necessaria dopo la Direttiva n. 2006/69/CE del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13 agosto 2006, poiché l’art. 1, punto 7), della Direttiva, con l’inserimento di una nuova lettera c) al paragrafo 2 dell’art. 21 della Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, consente agli Stati membri la possibilità di designare come debitore il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d’imposta.
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