circolare 22.2007

Tra le novità introdotte con la Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 43), si segnala l’art. 25-ter al  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che “il condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa”. Al riguardo sono stati forniti importanti chiarimenti dalla Circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007 dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione ha in primo luogo precisato che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta è il condominio in quanto tale, anche se normalmente se ne dovrebbe occupare l’amministratore. In mancanza dell’amministratore (condominio con non più di quattro condomini), la ritenuta dovrà essere operata da uno dei condomini. Secondo l’Agenzia la ritenuta deve essere operata in caso di contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.Ad esempio sono da assoggettare a ritenuta le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio. Si precisa che la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi rese da soggetti non residenti, purchè questi abbiano una stabile organizzazione in Italia. Sono invece esclusi dall’applicazione della ritenuta i corrispettivi derivanti da: contratti diversi da quelli d’opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito (con l’eccezione dei contratti di servizio energia di cui all’art. 1, comma 1, lett. p) del D.P.R. 412/1993 ai quali si applica la ritenuta del 4%, ricomprendendo essi anche l’esercizio e la manutenzione degli impianti); fornitura di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (ad esempio vendita con posa in opera di infissi); prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale (ad esempio quelle rese da ingegneri, architetti, geometri, e anche dallo stesso amministratore condominiale, anche se non citato nella circolare) alle quali il condominio dovrà continuare ad applicare la ritenuta del 20% ai sensi dell’art. 25, D.P.R. 600/1973; prestazioni rese da persone fisiche che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative imprenditoriali o per le attività marginali (rispettivamente art. 13 e 14, L. n. 388/2000), giustificate da una apposita dichiarazione da cui risulti che le somme sono assoggettate ad imposta sostitutiva. La ritenuta d’acconto del 4% deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni o dalla data di emissione della fattura ed a prescindere dall’assolvimento o meno dell’obbligo di emettere fattura (ad esempio per le prestazioni occasionali) e dall’indicazione in fattura della ritenuta.La norma trova infatti applicazione “all’atto del pagamento” dei corrispettivi; la ritenuta deve essere pertanto applicata anche sugli acconti e sui saldi. I versamenti delle ritenute devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta  tramite modello F24, utilizzando i codici 1019 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRPEF) e 1020 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRES). I dati riguardanti le ritenute effettuate ai sensi del nuovo art. 25-ter e il relativo versamento dovranno essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770); il condominio dovrà altresì rilasciare la certificazione unica attestante l’ammontare delle somme e valori corrisposti con la causale e l’importo delle ritenute operate ai sensi dell’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, D.P.R. 322/1998).   Si veda fac-simile fattura con indicazione della ritenuta del 4% nella pagina seguente.

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