I commi da 58 a 62 dell’art. 1, della Legge 24.12.2007 n. 244, modificano le regole di determinazione della base imponibile IRES per i soggetti tenuti all’adozione, per obbligo o per opzione, dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Tali regole troveranno applicazione sino al riordino della disciplina del reddito d’impresa conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003. Le nuove disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte. In ogni caso, ai sensi del comma 60, dell’art. 1, della Legge Finanziaria, il coordinamento e l’attuazione delle disposizioni introdotte dai commi in commento con le altre disposizioni in materia di reddito d’impresa è subordinato all’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dovrà prevedere quanto segue:a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazione adottate in base alla corretta applicazione degli IAS determini doppia deduzione o nessuna deduzione ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione;b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS;c) i criteri di coordinamento tra i principi IAS in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie;d) i criteri di coordinamento tra i principi IAS con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;e) i criteri di coordinamento tra i principi IAS in materia di cancellazione di attività e passività con la disciplina fiscale delle perdite e delle svalutazioni;f) i criteri di coordinamento con le disposizioni relative alla prima applicazione dei principi IAS;g) i criteri di coordinamento con il trattamento fiscale dei costi imputabili a diretta riduzione del patrimonio netto;h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle nuove disposizioni introdotte. Di seguito si riportano brevemente le novità introdotte dai commi 58, 59 e 62 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria. Art. 1, comma 58, lettera a) – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO (art. 83 Tuir)Attraverso la modifica dell’articolo 83 del Tuir viene dato riconoscimento ai fini fiscali ai criteri di qualificazione, di competenza e classificazione previsti dai principi contabili internazionali; viene creato in tal modo un legame più stretto tra risultato di bilancio e reddito imponibile, dando rilevanza fiscale al principio IAS della “prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica” che incide profondamente nella qualificazione e rilevazione dei fatti economici. La modifica apportata all’articolo 83 del Tuir elimina la disposizione introdotta dal D.Lgs n. 38/2005 in base alla quale il risultato di conto economico è aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio. Art. 1, comma 58, lettera b) – RICAVI (art. 85 Tuir)Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali viene fornita una specifica definizione di immobilizzazioni finanziarie, intendendo per tali gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (non si considerano immobilizzazioni finanziarie i titoli, le azioni e gli altri strumenti di trading). Art. 1, comma 58, lettera c) – PLUSVALENZE ESENTI (art. 87 Tuir)Viene ridotto il periodo di ininterrotto possesso da 18 a 12 mesi per l’applicazione del regime PEX alle partecipazioni societarie in regime d’impresa. Art. 1, comma 58, lettera d) – DIVIDENDI (art. 89 Tuir)Gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti (criterio di cassa). Art. 1, comma 58, lettera e) – VALUTAZIONE DEI TITOLI (art. 94 Tuir)La valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione degli IAS assume rilievo anche ai fini fiscali. Art.1, comma 58, lettera f) – MINUSVALENZE (art. 101 Tuir)Viene abrogato il comma 1-bis in tema di deduzione delle minusvalenze su titoli PEX; viene aggiunto un nuovo comma 2-bis ove si prevede che, per i soggetti IAS, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’articolo 110, comma 1-bis. Art. 1, comma 58, lettera g) – AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI (art. 103 Tuir)La deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 103 del Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico di quote di ammortamento. Art. 1, comma 58, lettera h) – NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO DI IMPRESA (art. 109 Tuir)Ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 109 del Tuir. Art. 1, comma 58, lettera i) – NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI (art. 110 Tuir)In forza del principio di attribuzione di rilevanza fiscale alle risultanze contabili derivanti dalla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, vengono introdotte specifiche deroghe ai criteri generali di valutazione del Tuir. Art. 1, comma 58, lettera l) – OPERAZIONI FUORI BILANCIO (art. 112 Tuir)Viene affermato il principio di rilevanza fiscale dei componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali. Art. 1, comma 59 – MODIFICHE AL D. 3Lgs. n. 38/05In virtù delle modifiche apportate al Tuir, viene disposta l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 11 del D. Lgs. 38/05 ed il mantenimento dell’articolo 13 del medesimo decreto. Art. 1, comma 62 – ESONERO DA ADEMPIMENTIPer i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 209/02, in base alle quali il contribuente, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, comunichi all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973.
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