circolare 04.2008

I commi 46 e 47 dell’art. 1 della Finanziaria 2008 hanno apportato diverse modifiche alla disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale (conferimenti, fusioni e scissioni) prevista agli articoli 172,173,175 e 176 del T.U.I.R. CONFERIMENTO DI AZIENDA Con riferimento alle operazioni di conferimento di azienda contenute negli articoli 175 e 176 del TUIR è stato previsto, diversamente dal passato, che il conferimento di azienda non potrà più essere di tipo realizzativo, ma dovrà essere effettuato necessariamente in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 del TUIR.Il regime dei conferimenti realizzativi potrà continuare ad essere utilizzato soltanto per i conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento. Il vecchio art. 175 del TUIR, si ricorda, stabiliva che per i conferimenti di azienda e di partecipazioni si considerava, quale valore di realizzo, quello attribuito alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente ovvero, se superiore, l’importo dell’azienda iscritto dal conferitario nella propria contabilità.Di conseguenza, se in capo al conferente o al conferitario non risultavano iscritti dei plusvalori, l’azienda si considerava trasferita a valori contabili; diversamente, in presenza di eventuali rivalutazioni, l’operazione acquisiva natura realizzativa e il conferente doveva assoggettare a tassazione ordinaria le plusvalenze fatte emergere.I maggiori valori affrancati acquistavano rilevanza sia per il conferente che per il conferitario. Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti di azienda, per effetto delle modifiche di cui sopra, sarà applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del conferitario (comprese, a differenza del passato, le società di persone) e dalla residenza del conferente o del conferitario purché l’operazione abbia ad oggetto aziende situate sul territorio italiano. La Finanziaria 2008 consente tuttavia al conferitario, di optare, tramite pagamento di un’imposta sostitutiva a scaglioni, per l’affrancamento degli incrementi attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali in sede di conferimento.Si evidenzia la diversa terminologia utilizzata rispetto a quello dell’articolo 1 commi 242 e seguenti legge 296/06 (Finanziaria 2007) in cui, invece si citavano «i beni strumentali materiali e immateriali e l’avviamento».Sarà ad esempio possibile affrancare il maggior valore afferente immobili patrimonio che pur non essendo beni strumentali, rientrano di diritto nella categoria delle immobilizzazioni. Dal novero dei valori affrancabili sono quindi escluse sia le immobilizzazioni finanziarie che i beni merce. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori rispetto a quelli preesistenti al conferimento, potrà, dopo le modifiche della Finanziaria 2008, essere conseguito esclusivamente in base alla volontà del conferitario.Inoltre l’affrancamento non si trasferisce sul conferente che comunque potrà, qualora sussistano i requisiti di legge, fruire in caso di cessione della partecipazione ricevuta dal conferimento, del regime di esenzione di cui all’art. 87 del TUIR. L’importo dell’imposta sostitutiva è stato stabilito a scaglioni di maggiori valori:- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;- 14% sulla parte dei maggiori valori da 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;- 16% sulla parte dei maggiori valori oltre a 10 milioni di euro. Dalla lettura del comma 46 emerge con chiarezza che l’imposta sostitutiva va versata con le aliquote superiori solo sui maggiori valori eccedenti le soglie di 5 milioni o 10 milioni di euro.Esempio:Affrancamento di Euro 20 milioni5.000.000 x 12% = 600.000(10.000.000 – 5.000.000) = 5.000.000 x 14% =  700.000(20.000.000 – 10.000.000) = 10.000.000 x 16% =  1.600.000Totale (600.000 + 700.000 + 1.600.000) = 2.900.000 L’affrancamento può essere eseguito in tutto o in parte sui maggiori valori, e potrà essere eseguito o nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è stato eseguito il conferimento o, al più tardi in quella successiva.L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre importi annuali, il primo pari al 30%, il secondo pari al 40% e il terzo pari al 30% del totale. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%. I maggiori valori si intendono riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.Dato che l’opzione viene esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’operazione è stata eseguita, ne deriverebbe che il riconoscimento decorre sempre dal periodo successivo a quello in cui l’operazione è stata eseguita.Al riguardo è opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli effetti dell’affrancamento sono sospensivamente condizionati al mantenimento, in capo al conferitario, dei beni affrancati almeno fino al quarto periodo di imposta successivo a quello dell’opzione. In caso di vendita anticipata rispetto al citato termine, il costo fiscale deve essere ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata deve essere scomputata dalle imposte sui redditi. FUSIONI E SCISSIONI Per le fusioni e scissioni effettuate a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la Finanziaria 2008 prevede che il regime dell’imposta sostitutiva previsto per i conferimenti di azienda può essere applicato, con le stesse modalità, condizioni e termini anche da parte della società incorporante (o dalla società risultante da una fusione per unione) ovvero dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione, al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni di riorganizzazione. L’affrancamento è tuttavia consentito soltanto in relazione ai maggiori valori imputati in sede di allocazione del disavanzo ai beni della società incorporata o della società scissa e non anche a quelli della società incorporante o beneficiaria della scissione. Considerato il rinvio generico alla disciplina dell’affrancamento nell’ambito dei conferimenti di azienda, è legittimo chiedersi se ad esempio le operazioni di scissione non aventi ad oggetto aziende ma un singolo immobile possono rientrare tra quelle a cui è applicabile la disciplina in esame. Le modifiche in esame entrano in vigore a decorrere dal 2008, tuttavia ai sensi dell’art. 1 comma 47, è concessa  la possibilità di riallineare i (minori) valori fiscali ai (maggiori) valori di bilancio iscritti in occasione di fusioni e scissioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti nel 2007 o 2008 (che risultano dal quadro RV del Modello Unico). Con apposito decreto dovranno essere adottare le disposizioni di attuazione per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dall’articolo 1, commi da 242 a 249, della legge 27/12/2006 n° 296 (Finanziaria 2007) in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazione aziendale.

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