circolare 07.2011

Con Circolare n. 41/E del 3 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni, ai contribuenti e agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, in merito alla certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (e relativi subappalti), di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”). L’art. 38, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti pubblici stabilisce che:“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:…….g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti” Ai sensi del successivo comma 2, l’attestazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle citate procedure di affidamento può essere fornita mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dal D.P.R. n. 445/2000, fermo restando l’esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti (stazioni appaltanti) in relazione alla veridicità delle suddette autocertificazioni.I destinatari della dichiarazione sostitutiva (stazioni appaltanti), infatti, possono richiedere all’Agenzia delle Entrate – relativamente ai tributi dalla stessa amministrati – conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.A tal fine, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti devono compilare il modello di “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria”, approvato con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001. In merito alla compilazione del suddetto modello, con la Circolare n. 41/2010, l’Agenzia ha rettificato in senso favorevole al contribuente, il precedente orientamento espresso dalla stessa nella Circolare n. 34/E del 25 maggio 2007.Infatti, secondo quanto affermato nella Circolare n. 34/2007, nel predetto certificato dovevano essere indicate sia le violazioni definitivamente accertate, sia quelle non ancora definitivamente accertate, in capo ai soggetti partecipanti a gare per l’affidamento di contratti pubblici di appalto o concessione.Tuttavia, il fatto di segnalare anche eventuali violazioni non definitivamente accertate, aveva ingenerato un problema di disparità di trattamento sia tra soggetti nazionali – potendo presumibilmente venire favoriti soggetti non evidenzianti alcuna violazione fiscale – sia tra soggetti nazionali e soggetti esteri – potendo questi ultimi risultare favoriti nell’ipotesi in cui le informazioni, rilasciate dalle loro Amministrazioni fiscali e riguardanti la regolarità fiscale, fossero più scarne rispetto a quelle relative ai concorrenti italiani.Tenuto conto di ciò, con la nuova circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione più strettamente aderente a quanto previsto dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, puntualizzando che nel certificato di regolarità fiscale devono essere riportate solamente le violazioni, inerenti al pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia stessa, che risultino definitivamente accertate e non anche quelle non definitivamente accertate. A tal riguardo, l’Agenzia ha specificato che “la definitività dell’accertamento consegue, come noto, all’inutile decorso del termine per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale”.Peraltro, l’irregolarità fiscale deve considerarsi venuta meno (e, dunque, non rappresentare una causa ostativa alla partecipazione a gare pubbliche), nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, anche mediante definizione agevolata (ossia, avvalendosi di istituti deflattivi del contenzioso). I suddetti chiarimenti appaiono in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE e dai giudici amministrativi nazionali, e con quanto altresì precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella Determinazione 12 gennaio 2010, n. 1, la quale ha sottolineato che “la definitività dell’accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile”. Dunque, “laddove l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara (in caso di procedure ristrette n.d.r.) ovvero di presentazione dell’offerta”. Più esattamente, il requisito della regolarità tributaria deve sussistere “al momento della scadenza del termine di partecipazione ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all’aggiudicazione”.

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