L’articolo 12 del Dl 138/2011 introduce un’ipotesi di reato per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione e reclutamento di manodopera mediante sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione dei lavoratori.Conseguentemente, nel Codice penale trova allocazione il nuovo articolo 603-bis.Si tratta di una norma di estrema importanza per combattere con maggiore efficacia il caporalato e lo sfruttamento con violenza del lavoro.La norma si estende dalla mediazione abusiva all’attività svolta da soggetti autorizzati: l’elemento distintivo è lo sfruttamento, la violenza, la minaccia o l’intimidazione.Le sanzioni previste sono la reclusione da 5 a 8 anni e una sanzione pecuniaria variabile da 1000 a 2000 euro per lavoratore.
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