circolare 106.2011

La materia dei tirocini formativi è tornata alla ribalta da alcune settimane quando a margine di un tavolo tra Ministero del lavoro e parti sociali su altri temi, è stata posta la questione di una revisione di questo istituto per contrastarne l’uso disinvolto.L’argomento è piuttosto delicato in quanto si tratta di una materia di esclusiva competenza delle regioni.Già con la sentenza n. 50/2005 la Corte Costituzionale aveva dichiarato, accogliendo i ricorsi di tre regioni, l’illegittimità dell’articolo 60 del Dlgs 276/2003 che disciplina i “Tirocini estivi di orientamento”, affermando il principio che i tirocini attengono alla formazione professionale e non ai rapporti di lavoro e pertanto la loro regolamentazione è rimessa alla competenza esclusiva delle amministrazione regionali. L’articolo 11 del Dl 138/2011 interviene per definire proprio questi aspetti .In primo luogo, comma 1, si sancisce la competenza delle regioni prevedendo che i tirocini formativi possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti determinati da ogni regione.Fatta questa affermazione di principio il comma 1 prosegue delimitando fortemente sia la durata dei tirocini sia i soggetti destinatari.Per tutti i soggetti fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, non possono durare più di 6 mesi (proroghe comprese).I tirocini però possono essere promossi soltanto a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

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