circolare 104.2011

L’articolo 9 del Dl 138/2011 interviene in modo deciso in materia di compensazioni territoriali per l’assunzione dei disabili modificando l’articolo 5 della Legge 68/1999.In precedenza un datore di lavoro poteva assumere in una unità produttiva un numero di disabili superiore a quello derivante dagli obblighi di legge e portare le eccedenze a compensazione in altre sedi.Questa facoltà era però subordinata a una richiesta del datore di lavoro e a una specifica autorizzazione. Ora il sistema autorizzatorio rimane in vigore solo per i datori di lavoro pubblici.In base al nuovo comma 8 del citato articolo 5 si prevede infatti che gli obblighi di assunzione dei disabili debbano essere rispettati sul livello nazionale sia per i datori di lavoro privati che operano in più sedi sia per i gruppi di imprese ex art. 31 D. Lgs 276/2003.L’assunzione in eccedenza in una unità produttiva, e ora anche in una impresa del gruppo con sede in Italia, sarà portata in compensazione in via automatica delle minori assunzioni svolte in altre sedi/imprese.Il nuovo comma 8bis stabilisce che il prospetto che le imprese devono inviare per segnalare la propria situazione in merito al collocamento obbligatorio sia trasmessa a tutte le province dove hanno sede le unità locali/imprese.La cosa che lascia perplessi è che in precedenza la comunicazione di cui all’articolo 9 comma 6 della Legge 68, era una fotografia della situazione aziendale con gli obblighi futuri da rispettare. Ora invece dal prospetto deve risultare “l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita’ produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo”. Sembra quasi che il modello sia diventato una fotografia di quanto adempiuto dal datore di lavoro.Anche in questo caso si dovranno attendere le istruzioni ministeriali e forse una nuova versione del prospetto da inviare in via telematica.Per completezza ricordiamo che il comma 8quater abroga tutto quanto è incompatibile con le nuove disposizioni. Si tratta di un principio giuridico corretto che però, per facilitare il lavoro di tutti, sarebbe stato opportuno completare con l’esplicitazione dei provvedimenti abrogati.Vista la delicatezza del tema riportiamo di seguito il vecchio e il nuovo testo di legge. Articolo 5 comma 8 Legge 68/1999 (vecchio testo)8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.Articolo 5 commi 8, 8bis, 8ter, 8quater Legge 68/1999 (nuovo testo)8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in viaautomatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. 8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese delgruppo di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter.

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