circolare 80.2011

L’interpello n. 24/2011 del Ministero del Lavoro ritorna sul tema dei permessi previsti dalla legge 104/1992, art. 33, per l’assistenza – da parte del lavoratore dipendente – a familiari disabili in situazione di handicap grave.La questione posta al Ministero si riferisce alle recenti modifiche apportate alla disciplina dalla legge 183/2010 (il c.d. Collegato Lavoro); nello specifico, si chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex art. 33 l. 104/92, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave.L’art. 33 in esame – così come modificato dall’art. 24 comma 1 lett. a) del Collegato lavoro – al comma 3 prevede che il diritto di fruizione dei permessi “…non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità…”. È quindi chiaro come la normativa individui un referente unico per ciascun disabile , così come specificato anche dalla circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, escludendo di fatto la possibilità per altri soggetti di usufruire dei già citati permessi. È dunque referente unico colui (o colei) che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave.Unica eccezione alla disciplina, il caso dei genitori che, a norma dell’art. 33 comma 3 lettera a), possono beneficiare, in caso di figlio con handicap in situazione di gravità, dei permessi mensili alternativamente

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