L’interpello n. 29/2011 del Ministero del Lavoro affronta la questione della compatibilità tra l’adozione dello strumento dei contratti di solidarietà difensivi, introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobilità ex L. n. 223/1991, e la stipulazione di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore, considerando anche l’eventuale incremento di tali appalti.Il Ministero, rispondendo alla domanda posta, ripercorre i tratti salienti dell’istituto del contratto di solidarietà (rimandiamo alla lettura integrale del testo dell’interpello per un utile ripasso) e ricorda come il compito ad esso spettante sia quello di verificare se, al momento dell’apertura della procedura di mobilità ed in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale, siano state considerate correttamente le cause determinanti l’esubero, non escludendo che tra queste possano rientrare forme di esternalizzazione, tra cui l’appalto.Resta comunque compito delle parti firmatarie l’accordo valutare e verificare i presupposti per l’attivazione della procedura finalizzata all’erogazione del contributo di solidarietà.
Lascia un commento