Come già affrontato nella circolare Unicaf n. 164 del 23 dicembre 2010 e nel corso della Videoconferenza del 26 gennaio scorso, la tormentata e controversa applicazione della “detassazione fiscale ” sembra tutt’altro che risolta. Infatti i dubbi interpretativi sorti a seguito della Legge di stabilità per il 2011 (legge 220/2010) confermano la confusione fin qui emersa sull’argomento.Senza ripercorrere le peripezie interpretative all’art. 1 comma 47 della Legge di stabilità 2011, alla luce quindi di una situazione attuale alquanto confusa e stante la totale mancanza di indicazioni univoche da parte degli Enti preposti, si ritiene consigliabile sospendere, in via prudenziale, l’applicazione della detassazione fiscale dal mese di gennaio 2011 tenuto conto che in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria è il datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, è l’unico responsabile della corretta effettuazione delle ritenute fiscali e che lo stesso dovrà fornire la prova della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della tassazione agevolata in luogo di quella ordinaria. Inoltre nei confronti dei lavoratori eventuali conguagli a debito creerebbero situazioni difficoltose da gestire.Pertanto, fino a quando non interverranno chiarimenti definitivi in merito, la detassazione potrà essere applicata unicamente ai premi di produttività legati ad accordi a livello aziendale o territoriale.
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