L’Inps, con circolare n. 7 del 20-01-2011 fornisce le indicazioni operative per la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50 per cento, così come confermato dal D.M. Lavoro/Economia 4 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 290 del 13 dicembre 2010. La riduzione si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività dall’1-1-2010 al netto delle riduzioni di carattere generale in atto, nonché al netto del contributo integrativo della Ds (0,30%).I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2”.L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010 ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).La Legge 248/2006 e l’articolo 1, comma 1175, della Legge 296/2006 prevedono norme sia generali sia specifiche per il settore edile per l’accesso ai benefici contributivi. In particolare, ai fini della riduzione in oggetto, i datori di lavoro del settore edile:• devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, oltre che di Inps e Inail (Durc);• non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione,• hanno l’obbligo del rispetto del contratto collettivo.Per quanto riguarda l’attestazione di assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, i datori di lavoro dovranno produrre un’autocertificazione mediante “Dichiarazione di responsabilità”, che dovrà pervenire – se non già trasmessa – alla sede INPS competente. Si precisa che tale autocertificazione riporta contenuti ben distinti da quelli certificati tramite Durc, ed è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva di cui sopra. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi INPS procederanno al recupero delle somme fruite, oltre alla comunicazione alle autorità giudiziarie.Il riconoscimento della riduzione contributiva avverrà tramite procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue (riportiamo le indicazioni contenute nella circolare INPS):• determineranno l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante – ove non già operata – per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2010”, e lo esporranno in corrispondenza dell’elemento di “L207” di di .Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare n. 7 (e cioè entro il 18-4-2011 poiché il 16 aprile è sabato)
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