Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, ha chiarito alcuni dubbi circa l’obbligatorietà o meno del versamento dei contributi agli enti bilaterali.In relazione alle numerose richieste di chiarimenti vengono quindi approfondite due questioni: La prima riguarda la riconduzione del versamento contributivo alla parte economica/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.Il Ministero, in linea con precedenti pronunciamenti, non ritiene debba essere obbligatoria l’iscrizione all’ente bilaterale in quanto essa sarebbe da ritenersi contraria al principio di libertà associativa previsto dalla Costituzione. La seconda problematica, invece, affronta la diversa ipotesi in cui i contratti collettivi, oltre a definire un sistema bilaterale – che serva come forma di tutela complementare – dispongano comunque il diritto del lavoratore ad usufruire di prestazioni equivalenti, da parte del datore di lavoro, quale alternativa al versamento del contributo annuo all’ente bilaterale competente.Questa ipotesi è riferibile alla parte economico-normativa del contratto, incidendo sul contenuto delle regole che disciplinano il rapporto individuale tra impresa e lavoratore (ex artt. 3 e 36 della Costituzione). In seguito a questa riflessione, il Ministero vede nell’iscrizione all’ente bilaterale di riferimento, semplicemente la modalità più ovvia di adempimento all’obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare un diritto contrattuale del lavoratore, riconosciuto come, ad esempio, il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali. Dove previsto, quindi, dai contratti collettivi, il lavoratore matura un diritto contrattuale di natura retributiva nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale che potrà essere riconosciuto attraverso l’erogazione di una prestazione (o somma) equivalente a quella prevista dagli enti, ovviamente nei limiti degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
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