A 15 anni dall’emanazione del Dl 244/1995 l’Inail (circolare n. 51 del 15-12-2010) sembra scoprire le norme in materia di retribuzione virtuale nel settore edile.Il provvedimento prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile assolvano la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali.L’imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali.La normativa è nota ed applicata dagli operatori del settore nei confronti dell’Inps.L’Inail sembra porsi adesso il problema e richiama al rispetto della Legge 244. La richiesta ci sembra corretta. Stupisce che la guida all’autoliquidazione e le circolari sugli imponibili non affrontino il tema. La circolare 51 interviene anche in materia di lavoro a tempo parziale. In primo luogo si ricorda che la contribuzione virtuale richiamata sopra non opera in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.Viene però ricordato che i Ccnl di settore (per la verità è richiamato solo quello firmato da Ance nel 2008 e non il rinnovo del 2010) prevedono forti limiti all’utilizzo del part-time.Un’impresa edile infatti non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato – resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.Qualora siano raggiunti questi limiti ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato successivamente è adottato in violazione delle regole contrattuali. In questi casi è applicato l’istituto della “contribuzione virtuale” e, quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno. Queste disposizioni sono applicabili, per le cooperative, dall’entrata in vigore del Ccnl 24-6-2008.La circolare ricorda anche che dall’1-7-2007 la Legge Finanziaria per il 2007 ha stabilito che il rispetto degli accordi e contratti collettivi è requisito per la fruizione dei benefici contributivi applicabili, l’accertamento della violazione dei limiti previsti per il tempo parziale comporta anche la revoca di eventuali riduzioni contributive indebitamente fruite.La suddetta revoca riguarda i benefici eventualmente applicati ai premi assicurativi riferiti alla retribuzione già dichiarata per il lavoratore con contratto a tempo parziale, con recupero delle somme non versate a decorrere dalla data di mancata osservanza del CCNL da parte del datore di lavoro e nei limiti della data di entrata in vigore dello stesso.
Lascia un commento