circolare 135.2010

Il Ministero del Lavoro interviene nuovamente in materia di apprendistato rispondendo all’interpello n. 38, in merito alla possibilità di applicare il contratto di apprendistato anche a rapporti di lavoro intercorrenti tra gestori di istituzioni scolastiche, riconosciute paritarie ai sensi della L. n. 62/2000, e i docenti, ovviamente rientranti nei limiti di età previsti dall’istituto.La questione è posta in merito alla recente possibilità di abilitazione dei docenti tramite la Scuola per l’Insegnamento nelle Scuole Superiori (meglio conosciuta come SISS) che, nonostante garantisca la preparazione del corpo docenti sul profilo formativo, secondo l’interpellante non fornisce preparazione adeguata in tutte le materie richieste.Il Ministero fa riferimento, in primis, alla finalità dell’apprendistato professionalizzante, che mira alla qualificazione professionale del lavoratore mediante la formazione sul lavoro, acquisendo competenze tecnico-professionali tali da completare il proprio profilo lavorativo.A tal proposito, si ricordano due precedenti risposte ad interpello (cit. prot. N. 2977 del 5-12-2005 e interpello n. 8/2007) con le quali si ammette la possibilità di assumere lavoratori in possesso di brevetti e/o abilitazioni con contratto di apprendistato, in quanto, scopo del Piano Formativo Individuale, è proprio quello di individuare un percorso formativo ad hoc che preveda una formazione specifica in quegli ambiti professionali, tecnici ed organizzativi che appaiono lacunosi al momento dell’instaurazione del rapporto lavorativo.In questa ottica va recepito anche il parere della Cassazione, con la recente sentenza 19834 del 20-9-2010 (cfr. Circolare Unicaf n. 128/2010) che, in parallelo all’impossibilità di assumere un lavoratore in possesso di specifico titolo di studio per mansioni identiche a quelle già conseguite, individua invece la possibilità di colmare le competenze non ancora acquisite (che possono spaziare da competenze amministrative a competenze in materia di utilizzo di supporti informatici e/o didattici specifici del settore) proprio tramite il Piano Formativo Individuale.Ricordando la possibilità di far certificare il rapporto di lavoro presso le Commissioni competenti al fine di evitare possibili contenziosi in materia, il Ministero riconosce quindi la possibilità di utilizzare l’istituto dell’apprendistato anche nel caso di docenti assunti in scuole parificate, a patto che il Piano Formativo Individuale sia coerente alle esigenze dell’impresa e finalizzato allo sviluppo pratico delle competenze del lavoratore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *