Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 24/2010 del 9-6-2010, ha fornito un parere in merito alla possibilità di ritenere esenti da contribuzione previdenziale le indennità di trasferta erogate agli autotrasportatori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ex artt. 61 e ss., D.Lgs. n. 276/2003.Si tratta di uno degli interventi più aberranti che siano mai stati prodotti dal Ministero del lavoro. Forse la materia porta male, visto che un altro recente interpello, il 14/2010, è stato smentito da una successiva nota ministeriale (del 21-4-2010).Nel caso specifico riteniamo che sia altamente sconsigliabile utilizzare autisti con contratto di collaborazione e che una pubblica amministrazione non possa cavarsela iniziando la sua risposta con un …”Prescindendo dalla valutazione in ordine alla correttezza dell’utilizzo di contratti di natura autonoma nell’ambito dell’attività in esame”.Il Ministero, comunque, ripercorre la normativa sulla trasferta ricordando quanto previsto dall’art. 11 della L. n. 467/1984 secondo cui : “..l’indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori. La misura di detta quota non potrà essere maggiore di quella esente dall’imposta del reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni..” e soprattutto ricordando la differenza, riportata nell’art. 51 del TUIR, tra:a) Regime delle indennità riconosciute ai lavoratori in trasferta e precisamente: “..le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 (lire 90.000) al giorno, elevate a euro 77,47 (lire 150.000) per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a euro 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito..”.b) regime delle indennità corrisposte ai c.d. “trasferisti” e cioè: “..le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione..”.In seguito al D.Lgs. n. 314/1997 si è posta la questione dell’applicabilità agli autotrasportatori del regime della trasferta o del regime dei trasferisti, conclusasi con l’assunto che, in linea con il regime previdente, le somme riconosciute, anche con carattere di continuità, ai lavoratori delle imprese di autotrasporto:- non rivestono natura meramente retributiva;- rientrano solo in parte nella base imponibile (ai fini fiscali e contributivi);- vi rientrano nella misura eccedente gli importi di cui all’art. 51, comma 5, TUIR e cioè nella misura di euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero.Il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni prevede infatti che il personale viaggiante (nonché il personale affiancato), comandato a prestare servizio extra urbano abbia diritto ad una indennità di trasferta, oltre alla retribuzione giornaliera, in relazione al tempo trascorso in territorio extraurbano. Alla luce di quanto previsto dall’art. 50 del TUIR è importante ricordare che le somme e i valori percepiti in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dal 1° gennaio 2001 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.Sulla questione interviene anche la disposizione di cui all’art. 1, comma 772, della Finanziaria 2007 che prevede che “..i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrispostiper prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento..”. Pertanto, il Ministero conclude asserendo che, nel caso si voglia nel contratto di collaborazione far riferimento alla disciplina della trasferta prevista per i lavoratori subordinati, quest’ultima può trovare applicazione a condizione che vengano comunque garantiti i livelli minimi di trattamento retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 772, L. n. 296/2006.La norma citata prevede testualmente: “in ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento”.Si tratta di una previsione quanto mai generica che non può essere interpretata come obbligo di riconoscimento della retribuzione contrattuale.
Lascia un commento