Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta ad interpello n. 21/2010 interviene positivamente in merito alla possibilità di ricorrere all’utilizzo del lavoro accessorio anche nel caso di prestazioni assoggettabili a contribuzione ENPALS. (la domanda era riferita ai parchi divertimento, ma riteniamo che la risposta sia valida per tutte le attività assicurabili all’ENPALS).Il D.L. n. 112/2008 e la Finanziaria 2010 hanno notevolmente ampliato il campo di applicazione del lavoro accessorio semplificandone l’utilizzo; allo stesso modo, il Legislatore non ha posto limitazioni legate alla circostanza che la prestazione resa si assoggettabile a contribuzione ENPALS. Il Ministero ricorda le condizioni di utilizzo, così come previsto dall’art. 70, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 276/2003: “.. qualsiasi settore produttivo (…) il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università..”.Una limitazione invece è stata posta dalla circolare INPS n. 88/2009: “..la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione , senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione..”.Unica eccezione, nell’ambito degli appalti, è dato dall’utilizzo del lavoro accessorio nel caso di servizio di stewarding negli stadi di calcio – così come previsto dal DM 24 Febbraio 2010, che ha modificato il DM 8 Agosto 2007. (cfr. Circolare Unicaf n. 65/2010 del 21-04-2010 – “ Lavoro occasionale accessorio: il voucher per lo steward”).Questa posizione è stata contestata da alcuni commentatori che non ritrovano nella legge un vincolo di questo tipo. La posizione è ora fatta propria dalla nota in esame che si basa sul fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito degli appalti è esplicitamente previsto solo con riferimento al servizio di stewarding negli stadi di calcio.
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