circolare 89.2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta ad interpello n. 19/2010, chiarisce i dubbi circa la verifica del possesso di Durc nel caso di un appalto pubblico cui partecipa una Associazione Temporanea di Imprese (ATI). Nel caso specifico, l’ATI, sottoscrittrice del contratto di appalto costituisce una società consortile, unico soggetto che esegue i lavori e gestisce i rapporti con terzi, aprendo le posizioni previdenziali dei lavoratori assunti, in quanto le ATI non coinvolgono direttamente il proprio personale nei lavori oggetto dell’appalto. Il Ministero ricorda che il D.Lgs. n. 81/2008 (modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, all’articolo 90 comma 9 lettera a) prevede che il committente o il responsabile dei lavori verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che – come previsto dall’allegato XVII al punto 01 – dovranno, a loro volta, indicare al responsabile dei lavori il nominativo del/i soggetto/i della propria impresa con le relative mansioni e, nel caso utilizzino personale, macchine o attrezzature, anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva.Si richiamano poi le definizioni riportate nel D.Lgs. 81/2008 (art. 89, comma 1, lett. i) che definisce:- impresa affidataria: l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;- impresa esecutrice: l’impresa che esegue un’opera, o parte di essa, impegnando proprie risorse umane e/o materiali.Il Durc quindi, chiarisce il Ministero, va verificato anche rispetto alle imprese costituenti la ATI prima dell’affidamento dei lavori in quanto, nella fase iniziale, le imprese che ne fanno parte sono le uniche responsabili dell’esecuzione dei lavori. Nelle fasi successive però l’intera esecuzione dell’opera risulta in capo alla neo costituita società consortile che assume su di sé i rapporti che scaturiscono in seguito all’appalto, compresa la facoltà di subappaltare parte dell’opera. Alla luce di queste considerazioni il Ministero conclude chiarendo che, seppure all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del Durc debba interessare le imprese costituite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) la stazione appaltante dovrà verificare la regolarità del DURC unicamente nei confronti della costituita società consortile (e di eventuali subappaltatori) in quanto essa risulta essere la sola autorizzata dal committente a stipulare a sua volta contratti di subappalto.

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