L’Inps, messaggio n. 16214 del 18-6-2010, con fornisce le istruzioni operative per poter fruire della decontribuzione sui premi di risultato corrisposti nel 2009.Ricordiamo che le modalità per godere dello sgravio sono contenute nel decreto interministeriale 17-12-2009, peraltro pubblicato in Gu soltanto l’11-3-2010 (circolare Unicaf n. 40/2010) e le prime istruzioni Inps sono state fornite con circolare n. 39/2010 (circolare Unicaf n. 45/2010). Si rinvia a questi documenti per un un quadro complessivo della questione.Il messaggio appena pubblicato definisce le modalità operative per richiedere il beneficio.Dalle ore 15,00 del 21-6-2010 alle ore 23,00 del 11-7-2010 le domande per l’anno 2009 potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente che tramite i flussi XML.L’applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti, all’interno della sezione Servizi on line del sito www.inps.it.La procedura è utilizzabile sia dalle aziende che operano col sistema DM/UNIEMENS sia per quelle agricole che utilizzano il Dmag.A differenza del passato quest’anno tutte le domande in regola coi requisiti richiesti saranno accolte (in caso di richieste in eccesso sarà ridotto il beneficio). Il messaggio contiene alcune precisazioni che riportiamo integralmente: a) il beneficio segue una logica di “cassa” con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009;b) nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2009, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali (è il caso di cooperative che operando in più settori applicano diversi contratti);c) laddove, nel corso del 2009, sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2008, ai fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto;d) nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, incorporazione) – che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell’anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro (la previsione è corretta in quanto tutti gli adempimenti sono in capo al datore di lavoro subentrante anche per le operazioni compiute da quello estinto);e) nei casi in cui, successivamente al pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (es. cessione di azienda o ramo di azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – senza l’estinzione del soggetto cedente – sarà quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di accesso allo sgravio dovrà essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto (molto opportunamente si lascia ai due soggetti libertà di scelta in considerazione del fatto che tra i due possono essere intervenuti accordi particolari);f) le aziende che, nel corso del 2009, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l’attività – potranno, comunque, richiedere l’incentivo;g) con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 in materia di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% – entro cui può operare lo sgravio – trova il suo limite nel massimale medesimo;h) le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.Lgs. n. 276/2003 pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali;i) le società capogruppo – ove delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alla medesime società;j) l’indirizzo email del datore di lavoro è un campo obbligatorio e, quindi, deve essere obbligatoriamente inserito sia nella domanda inviate tramite form on line che con file XML;k) nella domande inviate tramite file XML, per lo sgravio del datore di lavoro e lo sgravio del lavoratore, non deve essere indicato il numero dei lavoratori.Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it Qualche perplessità può sorgere in caso di operazioni societarie – punti d) ed e) – in particolare se un soggetto che ha presentato la domanda si estingue prima di aver potuto effettuare il recupero contributivo. Se il caso si dovesse presentare sarà necessario chiedere chiarimenti all’Inps.Se sui premi sono state effettuate le trattenute previdenziali a carico dei lavoratori si dovrà procedere alla restituzione. Questo vale anche per i lavoratori nel frattempo cessati. In caso di azienda che ha posizioni presso più enti previdenziali, sarà necessario presentare una domanda per ogni ente.Per aziende agricole che hanno posizione Dm e Dmag sembra possibile presentare una sola domanda.
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