L’Inps, messaggio n. 14963 dell’8-6-2010, chiarisce che anche in caso di Cigs in deroga sono rimborsabili, a particolari condizioni, le quote di Tfr.Il messaggio ricorda quali sono le regole per ottenere il beneficio. a) I lavoratori devono essere ininterrottamente sospesi dal lavoro e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato. b) Le quote rimborsabili sono quelle immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro: qualsiasi evento che interrompa la continuità cronologica della sospensione (es. rioccupazione presso la stessa azienda) comporterà l’impossibilità di imputare a carico della CIGS tali quote. c) Non sono considerate interruzioni:• l’astensione per maternità,• le festività,• la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se preceduta da regolare comunicazione ex art. 8 co. 5 L. 160/88.• la collocazione del dipendente in CIG in deroga(il periodo di CIG in deroga non comporta però il rimborso delle relative quote di TFR maturate).Pertanto, può essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR, maturate durante l’intervento della CIGS (ma solo per tale periodo) anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore, dopo un ulteriore periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS. d) Decade dal diritto al rimborso delle quote di TFR l’azienda che pone il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la scadenza del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione e la fine del dodicesimo mese successivo al completamento del programma di intervento fatta eccezione per le cause d’intervento per procedure concorsuali. e) I datori di lavoro dovranno fornire i conteggi delle quote di TFR delle quali si chiede il rimborso.Le quote di TFR maturate in costanza di periodo di CIGS vengono corrisposte secondo la normativa vigente in rapporto alla retribuzione che sarebbe effettivamente spettata e non sono soggette al massimale mensile.
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