circoare 82.2010

La manovra 2011-2012 (Dl n. 78 del 31-5-2010) non contiene molto novità in materia di lavoro privato se escludono quelle relative alle pensioni.Si deve però segnalare l’articolo 53 che prevede regole nuove in materia di agevolazioni sui premi di risultato.Esaminiamo le novità per sommi capi considerato che il provvedimento deve passare al vaglio del Parlamento e che esplicherà i suoi effetti il prossimo anno.L’articolo, intitolato contratto di produttività, prevede che • le somme erogate nell’anno 2011 (nel limite di 6.000 euro complessivi per lavoratore)• a dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro lordi• in attuazioni di accordi collettivi territoriali o aziendali• correlate ad aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate all’andamento economico, agli utili di impresa o ad altri elementi di miglioramento della competitività• sono soggette a un’imposta sostitutiva (da definire) in sostituzione delle normali aliquote irpef • e godono di uno sgravio contributivo (da definire) nei limiti delle risorse previste dall’articolo 1 comma 68 Legge 247/2007 (650 milioni di euro) Come si vede la norma racchiude sia le agevolazioni fiscali introdotte dal Dl 93/2008 (e successivamente prorogate, con modifiche, di anno in anno dalle diverse finanziarie) sia la nuova decontribuzione in vigore per il triennio 2008-2010. Già dal 2009 la detassazione non opera più per gli straordinari, ma solo per salari connessi a produttività ecc.Fino ad oggi i provvedimenti governativi non avevano mai richiesto che le somme erogate trovassero fondamento in accordi collettivi. Questa è senz’altro la novità di maggior peso.Se non vi saranno modifiche, quindi, il perimetro dalla detassazione coinciderà con quello della decontribuzione. Saranno quindi escluse dal beneficio fiscale tutte le somme corrisposte a titolo individuale. Stando alla lettera della norma, purtroppo, dovrebbero essere esclusi anche i ristorni che non derivano da accordi collettivi.Non è variato l’importo massimo detassabile (6.000 euro).E’ stato invece aumentato il tetto massimo di reddito individuale per godere del beneficio (da 35.000 a 40.000 euro). Su questo punto saranno necessari chiarimenti circa il periodo di riferimento: fino ad oggi il reddito era riferito all’anno precedente ora non è esplicitato. La soluzione oggi in vigore è molto pratica perché consente da subito di sapere a quali dipendenti si applica la disposizione.Ricordiamo il sistema in vigore comporta un ulteriore vantaggio: gli importi soggetti a detassazione non concorrono alla determinazione della situazione economica equivalente. Dal punto di vista previdenziale l’impianto non ha subito variazioni di rilievo. Ricordiamo che la Legge 247/2007 aveva previsto un nuovo tipo di decontribuzione per il periodo 2008-2010. Col provvedimento in esame il beneficio viene prorogato di un anno.In questo ambito il richiamo agli accordi collettivi è in linea con la normativa precedente. Si tratta invece di valutare se opererà il limite di reddito individuale (che in passato non esisteva) e se l’importo massimo del premio decontribuibile sarà in cifra fissa (i 6.000 euro del decreto) o in percentuale (per il 2009 è stato fissato al 2,25% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).Sarà comunque un successivo provvedimento governativo, sentite e parti sociali che determinerà l’imposta sostitutiva (oggi pari al 10%) e gli aspetti previdenziali. Oltre al tetto massimo devono essere definite anche le percentuali (nel triennio l’abbattimento è stato totale per i dipendenti e di 25 punti percentuali per i datori di lavoro.

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