circolare 184.2009

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24/11//2009 il DL 23 novembre 2009, n. 168 che riduce di 20 punti percentuali l’aliquota di acconto IRPEF che passa dall’attuale 99% al 79%. Non si tratta di uno sconto, ma di un differimento del versamento: la riduzione predetta verrà, infatti, recuperata dal Fisco in sede di saldo IRPEF a giugno 2010.Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l’acconto, compresi i contribuenti che hanno presentato il mod. 730, per i quali il differimento è automatico, senza necessità di inoltrare richiesta al sostituto d’imposta e senza che a questi pervengano nuove comunicazioni da parte dei CAF. I sostituti d’imposta – indipendentemente dal fatto che abbiano prestato direttamente assistenza fiscale o che abbiano, invece, ricevuto il mod. 730/4 di liquidazione dell’imposta da un CAF – devono quindi tener conto del differimento senza attendere richieste o istanze dei contribuenti. I sostituti dovranno ricalcolare l’importo del secondo o unico acconto Irpef già risultante dai quadri di liquidazione del modello 730/4.I software paghe stanno adeguando le procedure per il ricalcolo in automatico dell’acconto; in ogni caso, tenuto presente che l’acconto complessivamente da versare per l’anno 2009 era stato calcolato nella misura del 99%, il ricalcolo andrà effettuato operando la seguente proporzione:(acconto/i 2009 risultanti da modello 730/4) : 99 x 79 = acconto complessivamente dovuto per il 2009Da tale importo andrà dedotto l’eventuale primo acconto già trattenuto con la retribuzione di luglio dal sostituto di imposta.E’ anche previsto che coloro i quali abbiano già operato la trattenuta – è il caso di coloro che erogano lo stipendio di ottobre nel mese di novembre – dovranno restituire la somma trattenuta in eccedenza con la retribuzione del mese di dicembre.In quest’ultimo caso le somme restituite ai lavoratori possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del dell’articolo 1 del Dpr 445/1997.E’ evidente che viene accollato al sostituto d’imposta un nuovo onere, con relative responsabilità: mentre, infatti, di regola questi è tenuto ad operare secondo quanto indicato dal CAF, restando esonerato da eventuali errori di calcolo dell’imposta, quest’anno sarà responsabile di errati ricalcoli che comportino un minor versamento d’imposta e, quindi, sanzioni a carico del contribuente che potrà, a ragione, rivalersi sul sostituto.

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