circolare 185.2009

In risposta a un interpello il Ministero del lavoro, nota del 12-11-2009 n. 79 – Prot. 25/I/0017158, chiarisce l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato.Questa posizione era peraltro largamente diffusa anche prima della risposta all’interpello. Per argomentare la risposta vengono richiamati i seguenti punti.• L’articolo 10 comma 1 del Dlgs 368/2001 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione, tra gli altri, il “rapporto di apprendistato” (anche se questa di per sè non sarebbe un’argomentazione sufficiente).• L’articolo 2 comma 1 della Legge 25/1955 secondo cui “l’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”. In pratica nel rapporto di apprendistato si fondono un ordinario rapporto di lavoro subordinato e un periodo di “tirocinio” finalizzato a fare acquisire all’apprendista le capacità e conoscenze necessarie affinché questi consegua una qualifica professionale (cosiddetto contratto a causa mista). La nota propone due questioni che riportiamo integralmente e che commentiamo di seguito.a) Lo scadere del periodo di apprendistato in cui, non sussistendo più materia di addestramento professionale, è raggiunto l’obiettivo formativo ed il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 2118 c.c. (art. 19, L. n. 25/1955). Tale disdetta, avente natura di negozio unilaterale recettizio (Cass., sez. lav., 28 marzo, 1986 n. 2213) si atteggia, di fatto, come un recesso ad nutum, da considerarsi legittimo (ex plurimis Cass., sez. lav., 21 ottobre 1986 n. 6180), salva la previsione di disposizioni contrattuali collettive che espressamente estendano la tutela di cui alla L. n. 604/1966 (Cass., sez. lav., 19 dicembre 1986 n. 7757). Ove, invece, tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue, a tempo indeterminato, caratterizzato esclusivamente dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione;Su questo punto forse è opportuno puntualizzare che il recesso al termine del periodo teoricamente può avvenire sia con qualificazione che senza qualificazione del lavoratore.Anche la qualificazione nel corso del periodo di apprendistato consente al datore di lavoro la facoltà di risolvere il contratto di apprendistato.In tutti i casi il licenziamento deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso, quindi prima della scadenza.b) Il periodo di svolgimento dell’apprendistato, durante il quale il rapporto, pur nella sua specialità, è assimilabile all’ordinario rapporto di lavoro, (v. anche art. 2134 c.c.) per cui “non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l’esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela” di cui agli artt. 1-8, 11-13 della L. n. 604/1966 ed in particolare degli artt. 6 e 8 (Corte Cost., 22 novembre 1973, n. 169).Gli articoli 48 (comma 3, lett. c) e d) e 49 (comma 4, lett. c) ed e) del Dlgs. 276/2003 hanno confermato questa tesi prevedendo:• che il contratto di apprendistato sia caratterizzato dalla “possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile”• il “divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo”. La nota precisa infine, ma ci sembra una situazione particolarmente diffusa, che “non costituisce, tuttavia, legittima causa di licenziamento il mancato superamento della c.d. prova d’arte, prima della scadenza del termine previsto per l’apprendistato, dovendo proseguire il rapporto, sotto il profilo causale dell’addestramento teorico-pratico, fino al termine stabilito.”

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