circolare 152.2009

Il Ministero del lavoro, risposta a interpello n. 68 del 31-7-2009, interviene sul diritto delle lavoratrici madri di usufruire di forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro indipendentemente dalla presentazione da parte dell’azienda di un progetto di richiesta di contributi, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 53/2000.La risposta non poteva essere positiva visto che nel nostro ordinamento non esistono disposizioni imperative e che l’articolo 9 della Legge 53 prevede misure a sostegno della flessibilità. Tra l’altro un diritto di questo tipo concederebbe alla lavoratrice il potere di incidere sulla organizzazione aziendale.D’altra parte il Ministero non poteva dare neanche una risposta negativa, inaccettabile da un punto di vista negativo etico-sociale.Quindi, dopo avere citato l’articolo 37 della Costituzione e un parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, arriva a questa conclusione.Tutto ciò premesso, il datore di lavoro, ancorché non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto lo stesso è tenuto valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari. Tale valutazione, evidentemente, andrà effettuata con riferimento al caso concreto, avendo riguardo alla oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare e alle documentate esigenze di accudienza ed educative della prole.A nostro avviso questo significa che il datore di lavoro • non è obbligato a concedere la flessibilità,• deve comunque valutare con correttezza la situazione (l’eventuale rifiuto deve essere motivato).In questo contesto si dovrebbe anche tener conto della situazione aziendale che l’estensore del parere non ha richiamato, ma che comunque è alla base di un atteggiamento di leale collaborazione.

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