circolare 148.2009

Il Ministero del lavoro, risposta a interpello n. 63 del 31-7-2009, precisa che la registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili può essere effettuata indicando giornalmente la presenza del lavoratore con l’annotazione della lettera “P” e procedendo mensilmente al riepilogo dell’orario effettivamente svolto.La nota ministeriale ritiene, infatti, ancora applicabile la precedente prot. n. 4103 del 19-3-2008 relativa al registro dell’orario di lavoro (poi abolito).Le motivazioni della risposta, a nostro avviso poco comprensibile visto che in tutti i casi l’annotazione della presenza sul Lul non è più giornaliera ma mensile, si basa su queste motivazioni.• la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che comporta non già una rilevazione quotidiana, ma mensile, dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile alla fine del mese di riferimento.• l’espressa esclusione operata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in ordine ai lavoratori mobili per i quali risulta quindi possibile sostituire la registrazione dell’effettivo numero di ore lavorate con l’indicazione della presenza al lavoro (ovvero riportando la “P” in luogo delle analitiche ore di lavoro effettuate).• l’utilizzo dei cronotachigrafi analogici e digitali, che consente l’individuazione delle effettive ore di lavoro svolte dal singolo lavoratore mobile.Pertanto, si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati ed al numero di ore effettuate incrociando le registrazioni del Libro Unico (con la “P” per la presenza al lavoro) con quelle del cronotachigrafo (che riporta l’esatto numero di ore di lavoro prestate).Questo sistema semplificato è però possibile solo per i lavoratori mobili dell’autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 234/2007, a cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi. La nota ricorda anche che • i dati variabili della retribuzione possono essere registrati nel LUL nel mese ancora successivo • i dati del calendario presenze possono essere registrati unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono.Nel settore dell’autotrasporto il Ccnl prevede che le ore di straordinario possono essere rilevate solo alla fine del periodo articolato su base multiperiodale di 4 mesi. Pertanto la valorizzazione delle ore stesse nel LUL può avvenire insieme con la registrazione dei dati variabili della retribuzione. Il Ministero ricorda anche situazioni simili a quella posta nell’interpello.Nell’ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata la sola giornata di presenza al lavoro.Non devono essere registrate analiticamente le ore di lavoro per i lavoratori che non sono assoggettati ai limiti orari di cui al Dlgs. 66/2003 (personale con mansioni direttive, capi reparto, dirigenti, quadri e simili).Per tali soggetti si può registrare solo l’orario contrattuale e le eventuali assenze, ovvero indicare solo la “P” di presenza e le assenze, mentre vanno registrate analiticamente le ore di lavoro dei lavoratori “standard”, cioè di quei lavoratori comunque soggetti al D.Lgs. n. 66/2003, pur se retribuiti mensilmente. Per gli sportivi professionisti e i docenti appartenenti agli istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiatica (risposte ad interpello, rispettivamente, n. 34/2009 e n. 32/2009) è possibile valorizzare nel LUL la sola presenza in luogo dell’indicazione specifica delle ore di lavoro in ragione della “natura dell’attività svolta dagli sportivi professionisti non soggetta ai limiti orari di cui al D.Lgs. n. 66/03 ed in considerazione della retribuzione corrisposta in misura fissa” ed in virtù della rilevabilità dell’orario delle docenze dai documenti di programmazione didattica pianificati annualmente.

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