Il Ministero del lavoro risponde (interpello n. 64 del 31-7-2009) a diversi interrogativi, peraltro poco convincenti, in merito al rilascio del Durc e in particolare sulla definitività delle sanzioni. Ricordiamo, infatti, che la vigente normativa prevede in pendenza di “contenzioso” che il Durc sia comunque rilasciato. Per praticità riportiamo quesiti e risposte. 1) Se la violazione si debba considerare definitivamente accertata con la decisione che respinge il ricorso amministrativo oppure se, nelle more della proposizione del ricorso giudiziario o della notifica della cartella di pagamento, la violazione possa ritenersi non ancora definitivamente accertata;Risposta. Se non è stato presentato alcun ricorso amministrativo o giudiziario e l’impresa versa in una delle condizioni che non consentono di certificarne la regolarità contributiva non sarà possibile il rilascio del Durc. In pratica se il contenzioso non è “coltivato” la violazione viene ritenuta accertata.2) Se gli Istituti e gli Enti abilitati al rilascio della certificazione di irregolarità contributiva all’impresa debbano indicare la definitività o meno dell’accertamento e lo specifico debito contributivo;Risposta. Pur con molti giri di parole il Ministero si esprime negativamente. Il Documento, infatti, ha contenuti ben precisi:a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;e) la data di rilascio del Documento;f) il nominativo del responsabile del procedimento.Le ultime modifiche alle norme hanno previsto anche correttivi come quelli già ripresi nel primo punto o il concetto di gravità delle violazioni “alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.Tutte queste valutazioni competono agli Enti previdenziali che certificano o meno la regolarità contributiva senza esprimere alcun giudizio sulla gravità o meno delle violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.3) Se, dopo aver esperito i ricorsi amministrativi, una comunicazione scritta inviata agli Istituti o Enti demandati al rilascio del Durc, in cui si manifesti in modo serio e circostanziato la volontà di opporsi alla futura notifica della cartella di pagamento o di intraprendere entro una certa ragionevole data un contenzioso giudiziario avverso l’accertamento ispettivo, possa rientrare tra i motivi non ostativi al rilascio del DURC, accanto a quelli già previsti dall’art. 8 D.M. 24 ottobre 2007.Risposta: per il Ministero vale quanto precisato al punto 1). Il ricorso deve essere presentato formalmente per consentire che la violazione non sia accertata in via definitiva. Opportunamente il Ministero ricorda che in mancanza dei requisiti di regolarità gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato (…), invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. In questo periodo possono essere formalizzati agli atti che consentono l’emissione del documento4) Se, trascorso il termine entro cui l’organo amministrativo doveva pronunciarsi sul ricorso proposto dall’impresa, ciò possa essere interpretato come decisione implicita o se sia comunque necessaria una decisione esplicita di definizione del ricorso amministrativo e quindi fino a quale momento l’Istituto o Ente demandato al rilascio del DURC possa attestare la regolarità contributiva dell’azienda”.Risposta. Il trascorrere del tempo per la decisione di un ricorso amministrativo ha la medesima valenza di una decisione espressa (c.d. silenzio rigetto). Ne consegue che, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi respinto e, in assenza di pendenza di un ricorso giudiziario, non sarà possibile certificare la regolarità contributiva dell’impresa.
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