Inps e Inail, con comune circolare del 10-7-2009, illustrano la convenzione per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.Le innovazioni introdotte con la nuova Convenzione , stipulata il 25 novembre 2008 , producono i loro effetti per tutti gli eventi verificatisi a decorrere dalla data del 20 luglio 2009. La convenzione ha lo scopo di rendere più celeri i tempi per la definizione dei casi controversi. La procedura comunque richiede un tempo massimo di 120 giorni; 60 per passaggi tra i due Enti e 60 per il Collegio regionale di nuova istituzione.Il dato veramente innovativo è che la Sede Inps o Inail che riceve la denuncia e ritiene, sulla base dell’istruttoria amministrativa e/o dell’accertamento medico-legale effettuati, che il caso non rientra nella sua competenza eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel limite dell’indennità di malattia comune, da calcolarsi secondo le modalità indicate dall’INPS.Riguardo a particolari categorie di lavoratori (ad esempio lavoratori con contratto a tempo determinato, lavoratori con contratto a progetto, etc.) la sede Inail dovrà sempre assumere dirette informazioni presso l’Inps in quanto potrebbe non essere dovuta l’indennità di malattia.Un altro aspetto importante per i datori di lavoro è che la Convenzione prevede inoltre un sistema centrale di compensazione, tra i due Enti, dei rispettivi crediti e debiti derivanti dalle prestazioni erogate agli assistiti in attuazione della Convenzione stessa.Purtroppo la circolare con contiene alcuna indicazione operativa per le imprese che gestiscono con grandi difficoltà queste situazioni e che potrebbero essere avvantaggiate se gli Istituti utilizzassero la Convenzione anche sul fronte degli adempimenti dei datori di lavoro.
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