circolare 143.2009

In attesa della conversione del Dl 78/2009, l’Inps, con messaggio n. 16508 del 21-7-2009, fornisce alcune prime indicazioni.Il messaggio riprende i 4 argomenti contenuti nell’articolo 1 del decreto in oggetto anche se, come già anticipato dalla circolare Unicaf n. 130/2009, molti dei provvedimenti devono essere attuati da successivi decreti ministeriali.Ci limitiamo quindi a riprendere le questioni più importanti, rinviando alla citata circolare per avere un quadro della situazione. 1. Possibilità per le imprese di utilizzare i lavoratori percettori in CIG o sospesi in progetti di formazione o riqualificazione (commi 1-4).Il messaggio conferma in primo luogo che il provvedimento non è rivolto alla generalità dei datori di lavoro, ma soltanto alle aziende.In secondo luogo la norma si riferisce ai “lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro”: ne fanno parte i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), nonché i lavoratori sospesi in base all’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008.Il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori impegnati nei corsi di formazione la differenza tra l’importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. La somma addizionale ha natura retributiva e quindi dovrà essere assoggettata a contribuzione. 2. Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività (comma 5).Viene previsto il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività con 25 milioni di euro per l’anno 2009. 3. Incremento dell’indennità in favore dei lavoratori con il contratto di solidarietà difensiva, stipulati ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 (comma 6).In via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 è elevato all’80%. In questi casi non è prevista l’applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.L’aumento si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 (imprese rientranti nel cmpo di applicazione della Cigs) e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per i quali l’indennità resta ancorata al 60%. 4. Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa dei lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito (commi 7 ed 8).Su questo punto il messaggio offre una sintesi interessante degli ultimi provvedimenti in materia di incentivi ai lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.Il comma 7 dell’art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all’indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di CIGS per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale, che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

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