circolare 138.2009

Se l’attività di una palestra non ha natura “sportiva”, ma consiste esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio, deve essere assoggettata a contribuzione INPS. E’ questa in sintesi la risposta del Ministero del lavoro all’interpello n. 59 del 10-7-2009.Il quesito si riferisce a una palestra iscritta presso l’Albo delle Imprese Artigiane ed esercente attività di cura estetica o riabilitativa, ma riteniamo che il principio valga anche per gli altri tipi di società che svolgono questa attività.In considerazione della specificità dell’argomento, si riporta la parte descrittiva della nota che può essere utile per entrare di più nel tema “inquadramento Enpals”….Occorre preliminarmente osservare che l’ambito di applicazione della disciplina degli obblighi contributivi ENPALS è stato ridefinito con D.M. del 15 marzo 2005, che vi ha incluso “gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi, di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”. Il citato decreto ha esteso l’ambito di operatività dell’iscrizione ENPALS per la categoria in questione, precedentemente circoscritta agli “addetti agli impianti sportivi” dal D.M. 10 novembre 1997. Oggi anche i dipendenti di palestre, sale fitness, circoli sportivi ecc. rientrano con certezza nelle categorie obbligatoriamente iscritte all’ENPALS e la locuzione “di qualsiasi genere” consente di considerare l’elencazione “palestre, sale fitness, stadi ecc.” non tassativa ed estensibile ad altre attività quali kartodromi, bowling ecc., come confermato dalla circ. ENPALS n. 7/2006.In ragione di ciò, l’interpellante solleva il dubbio circa la perdurante valenza, nel nuovo quadro normativo, della circ. INPS n. 164/2001, secondo la quale le palestre dovevano essere inquadrate nel settore industria, svolgendo attività sportiva e nel settore del terziario o artigianato, non svolgendo alcuna attività sportiva ma solo attività dirette a conseguire risultati estetici o di recupero motorio.In proposito merita osservare che l’estensione dell’ambito applicativo dell’iscrizione ENPALS operata con il D.M. del 15 marzo 2005 riguarda sempre e comunque attività connotate da natura “sportiva”. La stessa Suprema Corte sul punto (n. 4408/1982), ha affermato che si intendono per impianti sportivi “tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive”. Inoltre anche l’ENPALS, nella citata circ. n. 7/2006, nell’interpretare la nozione “addetti agli impianti sportivi”, ha circoscritto tale categoria “al personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa, sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno”, rilevando pertanto un’imprescindibile correlazione tra prestazione e natura “sportiva” dell’attività.Infine, come rilevato dal Consiglio di Stato nel Parere reso a questo Ministero in data 13 giugno 1984 proprio in merito all’individuazione della categoria degli “addetti agli impianti sportivi”, considerato che “nel sistema previdenziale italiano l’INPS si caratterizza quale istituto previdenziale per la generalità dei lavoratori, mentre l’iscrizione ad altri istituti (come ad esempio l’ENPALS) rappresenta l’eccezione”, il dettato del Decreto va interpretato in senso restrittivo.Pertanto, se è vero che l’ obbligo assicurativo sorge dalla qualifica stessa del lavoratore per le categorie artistiche e tecniche a prescindere dal tipo di impresa presso cui vengono svolte le prestazioni (ad es. musicisti che si esibiscono presso bar o ristoranti), si ritiene altresì, per le ragioni sopradescritte, che “lo svolgimento di attività sportiva” nell’ambito dell’impianto o del circolo connoti imprescindibilmente la fattispecie. In sostanza, l’assoggettamento a contribuzione ENPALS non può discendere dalla mera denominazione dell’attività quale “palestra”, stante anche l’indisponibilità dell’obbligo contributivo. Resta ferma naturalmente la necessità, nel caso concreto, di procedere ad un’attenta disamina dell’attività complessivamente esercitata dall’azienda e delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il corretto inquadramento contributivo.Per tali motivi si ritiene che qualora l’attività svolta dal datore di lavoro non sia di natura “sportiva”, ma consista esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio, debba essere assoggettata a contribuzione INPS.

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