circolare 136.2009

Il Ministero del lavoro, risposta a interpello n. 57 del 10-7-2009, fornisce chiarimenti sulla determinazione della base occupazionale ai fini della determinazione della quota di riserva per l’assunzione obbligatoria di disabili. Le prime due questioni riguardano la possibilità di esclusione dalla base di computo dei lavoratori • occupati in aziende del settore terziario (servizi ambientali), addetti alla conduzione di mezzi pesanti, all’attività di espurgo di vasche biologiche e pozzetti stradali, nonché all’autotrasporto di combustibili• con funzione di autista, occupati in aziende non appartenenti al settore dell’autotrasporto.La risposta del Ministero è negativa in entrambi i casi.L’articolo 5, comma 2, della Legge 68/1999 prevede infatti l’esclusione con espresso riferimento ai seguenti settori:- trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;- trasporto negli impianti a fune, limitatamente al personale viaggiante;- edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto nel settore.Per il Ministero l’elencazione è tassativa. Ricordiamo che già al momento dell’emanazione della Legge 68 la questione era stata giustamente sollevata considerando che gli autisti operanti in altri settori presentato caratteristiche simili.E’ pertanto confermato che i lavoratori svolgenti attività di trasporto o di autista in aziende non rientranti nel settore trasporto, autotrasporto o edilizia devono essere compresi nella base occupazionale ai fini della determinazione della quota ex art. 3 legge 68/1999.La nota riepiloga anche i requisiti per rientrare negli ambito sopra indicati.Settore del trasporto aereo, marittimo o terrestre: datori di lavoro pubblici e privati, esercenti attività di trasferimento di persone e di cose da un luogo ad un altro, che risultano – quali imprese di trasporto – iscritti nel registro di cui all’art. 2188 c.c. e come tali inquadrati ai fini previdenziali e assistenziali.Settore dell’autotrasporto: datori di lavoro pubblici e privati che esercitano a livello nazionale l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto di cose per conto di terzi, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 41 della L. n. 298/1974 (iscritti in qualità di imprese di autotrasporto, nell’albo nazionale degli autotrasportatori e nel registro delle imprese di cui sopra ovvero nell’albo delle imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985, nonché inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali come imprese di autotrasporto. Il terzo quesito si riferisce alle modalità di computo nel caso di azienda avente un organico composto di oltre 50 dipendenti, articolata in micro negozi (da 2 a 4 dipendenti ciascuno), aventi sede in più province.Il Ministero sottolinea che la legge 68 non contempla alcuna disposizione normativa concernente l’esclusione dal computo della base occupazionale, che sia giustificata dal numero esiguo di lavoratori occupati nelle singole unità produttive di cui si compone l’azienda.Il computo deve essere effettuato a livello nazionale. L’azienda potrà effettuare la scelta delle province per l’assunzione obbligatoria di soggetti protetti, presentando a questo Ministero richiesta di autorizzazione alla compensazione territoriale interregionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *