circolare 137.2009

Il Ministero del lavoro con risposta a interpello n. 58 del 10-7-2009 fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di richiesta del Durc nei casi di distacco di personale e per le imprese di trasporto di materiale edile. La prima richiesta è relativa al caso di distaccati, ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs. 276/2003; nello specifico si domanda se il Durc debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.Per il Ministero l’obbligo ricade solo sull’impresa distaccataria in quanto operante effettivamente nel cantiere. L’impresa distaccante infatti è estranea all’appalto, anche se il lavoro del distaccato prosegue alle sue dipendenze. Riguardo al secondo quesito il Ministero chiarisce che il Durc non è obbligatorio per l’impresa o il lavoratore autonomo che svolge all’interno di un cantiere attività di consegna e scarico di materiale edile (ad es. ditta di trasporto).La questione era già stata affrontata dall’interpello 3144/2005 (Cfr circolare Unicaf 116/2005) che richiamava l’obbligo del Durc, nell’ambito degli appalti pubblici e privati nel settore dell’edilizia, per le imprese esecutrici delle lavorazioni di cui all’Allegato I del Dlgs. n. 494/1996 (ora sostanzialmente riportate nell’Allegato X, del Dlgs. n. 81/2008.La nota precisa ora che tra le lavorazioni elencate nell’allegato citato, non rientrano né le attività di trasporto (consegna e scarico), né più in generale quelle di mera fornitura di materiale edile.La stessa posizione era stata tenuta dal Ministero con la circolare n. 4/2007, concernente la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

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