circolare 124.2009

L’Inail con nota n. 6340 del 9-06-2009 ribadisce che l’inquadramento dei villaggi-albergo ai fini della determinazione della tariffa dei premi Inail è la stessa prevista per stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici, ecc.; vale a dire la voce 0213 del settore terziario, cui corrisponde un tasso del 35 per mille. La nota trae origine da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 11928 del 11-2-2009) con la quale la Corte ha confermato l’orientamento dell’Istituto in merito alla classificazione dei villaggi-albergo. La questione sottoposta al vaglio della Corte era sorta dall’esigenza di qualificare ai fini Inail l’attività del ricorrente – uno dei più importanti operatori turistici – come attività alberghiera, villaggio turistico e villaggi-albergo.In particolare il ricorrente sosteneva, sulla base della classificazione prevista dalla L. n. 217/1983, che l’attività del villaggio-albergo fosse assimilabile a quella degli alberghi e perciò classificabile in una voce di tariffa inferiore a quella dei villaggi turistici (voce 0211 cui corrisponde tasso al 22 per mille, contro il 35 per mille previsto alla voce 0213 per i villaggi turistici). Al riguardo la Cassazione ha mostrato di aderire alla tesi dell’Inail in base alla quale la classificazione prevista dalla L. n. 217/1983 non é applicabile ai fini Inail, in quanto valida ai soli fini fiscali e produttivi. Al contrario, secondo la Cassazione per l’inquadramento ai fini Inail va presa in considerazione l’entità del rischio e non la qualità e l’organizzazione della struttura recettizia. Nel caso dei villaggi-albergo, sussistendo un rischio maggiore, derivante dal fatto che l’attività è svolta all’aperto, in strutture composte da corpi separati che necessitano di appropriate attrezzature e personale specializzato, andrà quindi operata ai fini Inail l’assimilazione dell’attività a quella dei villaggi turistici, con conseguente applicazione della tariffa più elevata.

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