circolare 114.2009

L’Inps, messaggio n. 13406 del 10-6-2009, recepisce le indicazioni ministeriale relative all’accesso alla Cigs dopo un periodo di Cigo.La lettera circolare del Ministero del lavoro n. 14/0005251 del 30-3-2009 (Cfr. circolare Unicaf n. 62/2009) ha attualizzato il concetto di “evento improvviso ed imprevisto” che genera la “crisi aziendale”, nel senso che questa non deve necessariamente ascriversi a fattispecie interne alla singola impresa, ma a tutte le situazioni quali “riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito” che – prolungandosi nel tempo – comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali rientrando nelle previsioni dell’articolo 1 c0mma 5 Legge 223/1991.L’Istituto ribadisce ora una posizione già resa nota (messaggio n. 6990 del 27-3-2009 ripreso nella citata circolare Unicaf). Rientra in questo caso la situazione per cui una azienda, la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra descritti, possa accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria, quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.In questo caso l’azienda dovrà presentare apposita domanda di Cigs al Ministero del lavoro.

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