circolare 113.2009

L’Inps, con messaggio 13552 del 15-6-2009, richiama le norme relative al pagamento delle festività in caso di Cig. 1) Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati (anche con qualifica operaia). Per questi lavoratori le festività civili, nazionali e religiose, non comportano riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali (la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività – circolare Inps n. 50943/1973 lettera B – punto 6).Le ore relative alle festività sono, infatti, comprese sia nel numero delle ore lavorative del mese (che costituisce il divisore del massimale Cig) sia nel numero delle ore integrabili. 2) Lavoratori retribuiti non in misura fissa. Per i lavoratori retribuiti a ore, in caso di Cig, le seguenti festività devono sempre essere retribuite dal datore di lavoro, e quindi non sono a carico della Cassa: • 25 aprile • 1° maggio • 2 giugno Sono ugualmente a carico del datore di lavoro, ma solo se cadono nelle prime due settimane di sospensione, le seguenti festività:• 1 gennaio• lunedì dopo Pasqua• 15 agosto (Assunzione)• 1° novembre (Ognissanti)• 8 dicembre (Immacolata Concezione)• 25 dicembre (Natale)• 26 dicembre (Santo Stefano)• Santo PatronoIl messaggio precisa anche che le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell’ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e quindi computate … fra le ore lavorate nella settimana medesima (settimana di sospensione di attività = settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore; settimana di riduzione di orario = settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa). La presa di posizione dell’Istituto deriva dal fatto che dall’1-1-2009 il Ccnl metalmeccanici privati (ma anche quello delle cooperative che non viene citato) prevede che gli operai siano mensilizzati. Pertanto da questa data le festività per tali lavoratori sono comunque a carico della Cassa.

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